Il programma di fidelizzazione della clientela prevede l'attribuzione di punti il cumulo dei quali da diritto a premi fedeltà costituiti da beni o prestazioni di servizi. Nel programma trovano collocazione ben quattro soggetti coinvolti. Si tratta degli sponsor o rivenditori volti ad incentivare la clientela nel fare acquisti. Il soggetto gestore del programma che nel caso di specie sono, ognuno per ciascun procedimento adito, le società ricorrenti e, infine, i fornitori ovverosia i soggetti che erogano i premi fedeltà alla clientela che ha raggiunto il punteggio equivalente. Nel sistema descritto gli sponsor versano, al gestore del programma, un importo prestabilito con riferimento ai punti maturati. I fornitori, a loro volta, maturano una commissione cd. "commissione per il servizio", giustificata con apposita fattura, a cui si applica l'Iva.

Le modalità di trattazione della controversia
Con specifica ordinanza il presidente della Corte ha ritenuto di trattare insieme alla questione pregiudiziale di cui al procedimento C-53/09 la questione sollevata nel procedimento C-55/09. Le domande di pronuncia pregiudiziale, affrontate congiuntamente, sono sorte nell'ambito di due distinte controversie. In sostanza la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla natura del corrispettivo versato dal gestore di un programma di fidelizzazione a favore della clientela e, nell'altro procedimento trattato congiuntamente, delle somme corrisposte dal gestore del programma di fidelizzazione ai fornitori dei premi di fedeltà ai clienti. In quest'ultima fattispecie occorre stabilire la natura della somme corrisposte dal rivenditore o sponsor in favore del gestore. Tutto questo per stabilire la detraibilità dell'Iva assolta a fronte delle somme corrisposte a fronte di beni o servizi erogati.

La normativa di riferimento
Riprendendo la posizione del giudice nazionale, i giudici della Corte di giustizia europea hanno ritenuto che le questioni debbano essere risolte alla luce delle disposizioni di cui alla sesta direttiva Iva. L'articolo 2, punto 1, di detta direttiva assoggetta a Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. L'articoolo 5, invece, assimila alle cessioni a titolo oneroso la destinazione di un bene proprio di impresa per uso diverso dagli scopi dell'impresa stessa, quali che sia la distribuzione a titolo gratuito, l'uso privato o personale. L'articolo 6 della direttiva, assimila alle prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate a titolo gratuito dal soggetto passivo a proprio uso, privato o personale. Ai sensi dell'articolo 11, A, n. 1, lett. a), costituisce base imponibile Iva quanto corrisposto a titolo di compenso al fornitore per le operazioni eseguite da parte dell'acquirente. Pertanto, rientrano nella base imponibile le sovvenzioni direttamente connesse con il corrispettivo delle operazioni di cui sopra. L'articolo 17, n. 2, infine, stabilisce le fattispecie in considerazione delle quali il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l'Iva assolta dall'ammontare a debito dell'imposta. In ambito nazionale le disposizioni di riferimento sono costituite dalla legge sull'Iva del 1994 che si rifanno, nella sostanza, a quanto stabilito negli articoli della sesta direttiva Iva.

Il ricorso ai giudici della Corte di giustizia
Nel procedimento C-53/09 la società ricorrente gestisce un programma di fidelizzazione, come sopra descritto, nell'ambito del quale l'Amministrazione finanziaria del Regno Unito ha ritenuto non detraibile l'Iva versata a monte sulla commissione, come giustificato dalla fattura rilasciata dai fornitori alla stessa società ricorrente. Nel ricorso proposto al VAT and Duties tribunal la ricorrente vedeva accolta la richiesta con la pronuncia che gli riconosceva il diritto a detrazione dell'Iva. Da parte sua, l'Amministrazione finanziaria del Regno Unito proponeva ricorso, contro questa ultima decisione, all'Alta Corte di giustizia del Regno Unito, che accoglieva le argomentazioni proposte e ribaltava il precedente giudicato dichiarando non detraibile l'Iva rivendicata. A questo punto, la società ricorrente adiva la Corte di Appello del Regno Unito che ribaltando di nuovo la decisione in precedenza presa dava ragione alla ricorrente riconoscendo a quest'ultima il diritto a detrarre l'Iva applicata sulla commissione corrisposta ai fornitori quale corrispettivo per la prestazione di servizi resa. Ecco che allora, l'Amministrazione finanziaria del Regno Unito proponeva impugnazione dinanzi alla Camera dei Lord che a sua volta decideva di rimandare la pronuncia, sulla questione in esame, ai giudizi della Corte di giustizia europea. Le questioni pregiudiziali proposte, in sostanza, sono finalizzate ad appurare il diritto alla detraibilità dell'Iva da parte della società di gestione del programma di fidelizzazione sui corrispettivi per l'approvvigionamento dei premi fedeltà. In un percorso analogo di decisioni, appelli e impugnazioni nel procedimento C-55/A, affrontato congiuntamente, veniva rimessa agli eurogiudici la decisione su come considerare le somme corrisposte da una società che affidava la gestione del programma di fidelizzazione ad altro gestore, corrispondendo appositi compensi su cui chiedeva la detrazione dell'Iva.

La questione pregiudiziale
Il rinvio agli eurogiudici punta a chiarire se la commissione versata dal gestore costituisca un corrispettivo versato da un terzo a fronte della fornitura dei premi fedeltà ai clienti. In caso affermativo il gestore, ovvero le società ricorrenti, non avrebbero diritto a detrarsi l'Iva versata a monte sulla commissione. Se così fosse, infatti, come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, la commissione su cui viene assolta l'imposta costituirebbe un pagamento per prestazioni effettuate dai fornitori a favore dei clienti e non del soggetto gestore. Questo, indipendentemente dal soggetto che effettivamente sostiene la spesa.

La pronuncia della Corte
Nelle fattispecie di cui alle questioni pregiudiziali presentate alla Corte gli euro giudici sottolineano, come si sia in presenza di due distinte operazioni. Una costituita dalla compravendita di beni e servizi che da luogo all'attribuzione di punti fedeltà, l'altra dalla cessione dei premi fedeltà in cambio dei punti accumulati dalla clientela. Ecco che allora, i pagamenti eseguiti dalla società di gestione del programma ai fornitori a fronte della conversione dei punti fedeltà costituiscono la controprestazione per la cessione dei premi fedeltà. E, come precisato dalla stessa società ricorrente, i pagamenti a favore dei fornitori costituiscono il corrispettivo di un'unica prestazione sulla quale è stata versata l'iva di cui si rivendica la detraibilità.

Le conclusioni
A conclusione delle proprie considerazioni sulle questioni pregiudiziali proposte, i togati della Corte europea, si sono pronunciati nel senso di ritenere i pagamenti, effettuati dalla società di gestione del programma di fidelizzazione, ai fornitori, dei premi fedeltà ai clienti, alla stregua di una prestazione di servizi a favore della stessa clientela. Si rimette al giudice del rinvio la decisione per stabilire se sono ricompresi in tali pagamenti anche il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta. Pertanto, sembra dedursi la non detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto assolta sul corrispettivo versato dalla società ricorrente. Analogo epilogo, in considerazione delle diverse sfumature pregiudiziali, si evince anche per la questione di cui al procedimento C-55/09.


Fonte: Agenzia Entrate

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