Il laureato in giurisprudenza, che si iscrive al registro dei praticanti, o il praticante avvocato che si iscrive all’albo degli avvocati del Tribunale per l’ammissione al patrocinio, deve pagare la tassa sulle concessioni governative prevista per la professione forense a partire dal secondo anno di pratica, ovvero da quando si può in concreto esercitare la professione. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 103/E dell’11 ottobre 2010.

0 commenti:

 
Top