L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 112/E del 22 ottobre, torna sulla disposizione contenuta nel numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che, recependo una direttiva comunitaria, prevede dal 2008 l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alla somministrazione di gas metano per combustione per usi civili (produzione di acqua calda, cottura di cibi, riscaldamento), nel limite annuo di 480 metri cubi. In pratica, la norma dispone la tassazione al 10% per i primi 480 metri cubi annui destinati ad usi civili, mentre i consumi eccedenti devono essere tassati con l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

Con la risoluzione n. 108/E del 15 ottobre è stato specificato che, relativamente alla somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomìni e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, il limite di 480 metri cubi all'anno per fruire dell'aliquota Iva agevolata al 10% si riferisce alle singole utenze di ogni unità abitativa. Di conseguenza, la soglia quantitativa di 480 metri cubi va moltiplicata per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato a quello centralizzato.

Tale criterio - puntualizza ora la risoluzione 112/2010 - non si applica se sono presenti utenze individuali che già fruiscono della tassazione agevolata. Pertanto, nel numero delle unità immobiliari allacciate all'impianto centralizzato, da moltiplicare per il limite di 480 mc, non rientrano quelle dotate anche di impianto autonomo, per il quale è già applicabile l'aliquota agevolata.

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