La Commissione europea ha aperto un'indagine formale sulla legittimità dell'esenzione ICI concessa dalla normativa italiana agli enti non commerciali. Tale esenzione - ritiene la Commissione - potrebbe costituire un aiuto di Stato in favore degli enti ecclesiastici e delle ONLUS, nelle ipotesi in cui gli immobili in questione vengano utilizzati anche per attività commerciali. A seguito di una serie di denunce, la Commissione Europea ha annunciato ieri di avere avviato un’indagine formale nei confronti dell’Italia, finalizzata a verificare la legittimità dell’esenzione dall’ICI prevista nel nostro Paese per gli immobili usati dagli enti non commerciali.

Dal momento che gli immobili in questione potrebbero essere usati anche per attività commerciali, l’esecutivo comunitario sospetta che l’esenzione in parola possa costituire un aiuto di Stato vietato dall’art. 107 TFUE (già art. 87 TCE).

Si ricorda che tale disposizione vieta gli aiuti erogati in maniera selettiva dagli Stati membri (ovvero tramite risorse statali), che possano ostacolare gli scambi fra Stati membri, ovvero distorcere la libera concorrenza. Nei casi in cui sospetta che una misura statale possa costituire un aiuto di Stato, la Commissione avvia un’indagine ai sensi dell’art. 108 TFUE (già art. 88 TCE), volta a comprendere se l’aiuto sia compatibile con il mercato comune. Se all’esito di tale indagine l’aiuto risulta incompatibile con il mercato comune, esso deve essere recuperato e la normativa che lo ha istituito modificata di conseguenza.

E’ quanto potrebbe accadere in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, il quale esenta dal pagamento dell’ICI gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici, i fabbricati di proprietà di Stati esteri, nonché i fabbricati destinati all’esercizio del culto e quelli appartenenti ad enti non commerciali, e destinati a particolari finalità (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche ricettive, culturali ricreative e sportive).

La Commissione sospetta che tale esenzione costituisca un aiuto di Stato in favore degli enti ecclesiastici e delle ONLUS, nelle ipotesi in cui gli immobili in questione vengano utilizzati anche per attività commerciali.

In tal caso, il vantaggio selettivo che deriva dall’esenzione sarebbe, secondo la Commissione, idoneo a distorcere la concorrenza.

La vicenda non è nuova: la Commissione ha già avuto modo di esprimersi in merito alla presunta illegittimità dell'articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, e le decisioni all’epoca adottate sono ora oggetto di due ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale di Primo grado (procedimenti T-192/10 e T-193/10).

L’apertura dell’indagine formale autorizza le parti interessate a presentare osservazioni.

Se la Commissione accerterà che l’esenzione in parola costituisce un aiuto di Stato, il Governo italiano dovrà dimostrare l’esistenza di un fondamento normativo idoneo a giustificare l’eventuale disparità di trattamento.

In caso contrario, l’aiuto sarà considerato illegittimo e dovrà essere recuperato (!).

La decisione di apertura dell’indagine formale adottata dalla Commissione è attualmente riservata, sarà consultabile sul sito della DG Concorrenza.

(Commissione UE Comunicato stampa 12/10/2010, n. IP/10/1319)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top