Il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile per proporre ricorso in appello o per cassazione (termine che, a seguito delle recenti modifiche apportate dall'articolo 46, comma 17, della legge 69/2009, è stato dimezzato a sei mesi, anziché un anno, relativamente a quei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009) determina l'inammissibilità del ricorso stesso, a meno che la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del precedente giudizio a causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio stesso.

Questo il principio contenuto nell'ordinanza n. 18933 del 31 agosto, con la quale la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due contribuenti avverso una pronuncia della Commissione tributaria regionale di Napoli che, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio finanziario per recupero dell'imposta di registro e dell'Invim.

Avverso la pronuncia d'appello, del 3 novembre 2004, i contribuenti propongono ricorso per cassazione notificato all'ufficio finanziario il 22 gennaio 2007, e cioè ben oltre il termine di un anno previsto dall'articolo 327, primo comma, del codice di rito.

In particolare, i ricorrenti lamentano la nullità derivata della sentenza impugnata in quanto preceduta dalla nullità della notificazione del ricorso in appello, perchè eseguita a mezzo consegna del plico postale al portiere dello stabile in cui gli stessi risiedevano, senza che l'agente notificatore avesse preventivamente eseguito la ricerca delle persone secondo la graduazione fissata dall'articolo 139 del codice di rito (secondo cui, ove il destinatario non venga rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa - o all'ufficio o all'azienda - purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace).

Considerata l'eccepita nullità di tutto il procedimento di appello, i ricorrenti ritengono che si debba applicare la rimessione in termini prevista dall'articolo 327, secondo comma, del codice di procedura civile.

La pronuncia di legittimità

La Cassazione rigetta le doglianze dei contribuenti e ritiene non applicabile alla fattispecie in esame "…il temperamento costituito dalla previsione del secondo comma dello stesso art. 327 e, segnatamente, per il processo tributario, del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l'ipotesi in cui la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione, in appello nel caso in esame, o della notificazione di essa".

In linea con altre precedenti pronunce, "…Cass. n. 18243 del 2008, e, con riguardo al processo tributario, n. 11991 del 2006 e n. 2817 del 2009…", la Suprema corte - al fine di stabilire l'ammissibilità o meno di un'impugnazione tardivamente proposta sulla base della mancata conoscenza, da parte dell'appellante, dell'intero giudizio - opera un distinguo tra nullità e inesistenza della notificazione, a cui ovviamente fa seguito un diverso onere probatorio a carico delle parti.

Pertanto, se la notificazione è inesistente, si presume iuris tantum la mancata conoscenza della lite da parte del destinatario e spetterà quindi al notificante dimostrare che la controparte ha comunque avuto contezza del giudizio in essere.

Di contro, se la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della lite da parte del destinatario e sarà quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza del processo.

Per quel che riguarda il caso in esame, i giudici di piazza Cavour ritengono si tratti di una "…mera nullità della notifica dell'appello…", e quindi di un vizio che non esclude del tutto il collegamento tra il soggetto al quale è stato consegnato il plico (cioè il portiere dello stabile) e i destinatari della notifica, rendendo perciò di fatto possibile che l'atto "…pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza dei destinatari stessi (ex multis, Cass. n. 621 e n. 17587 del 2007)".

Osservazioni

Con l'ordinanza in commento, la Cassazione conferma un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato che vuole una interpretazione restrittiva della rimessione in termini di cui all'articolo 327, secondo comma, del codice di rito (applicabile anche al processo tributario per espresso richiamo contenuto nel comma 3 dell'articolo 38 del Dlgs 546/1992).

Pur prendendo atto delle autorevoli e condivisibili motivazioni espresse dai giudici di piazza Cavour in ordine alle differenti conseguenze che la nullità o l'inesistenza della notificazione determinano sulla rimessione in termini della parte che la invoca, tuttavia si deve rilevare che il dettato letterale del secondo comma del richiamato articolo 327 del codice processuale civile - laddove afferma che la disposizione si applica alla parte che non ha avuto conoscenza del processo "…per nullità della citazione o della notificazione…" - sembra lasciare spazio a una possibile diversa interpretazione.

Fonte: Agenzia Entrate

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