Il nuovo istituto della definizione dei PVC, che in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55 del 2008 riguarda tutti i rilievi c.d. “sostanziali”, ossia quelle contestazioni dalle quali emerge materia imponibile ai fini II.DD e addizionali collegate, IVA, Irap, imposte sostitutive e contributi, deve necessariamente transitare per una valutazione di convenienza rispetto al potenziale ricorso all’istituto “classico” dell’accertamento con adesione.
La disposizione normativa, infatti, è chiara: condizione indispensabile per poter fruire della riduzione alla metà delle sanzioni minime applicabili è accettare senza alcuna obiezione i rilievi formulati dall’amministrazione finanziaria. Il contribuente, dunque, che intende avvalersi del nuovo istituto deve essere perfettamente consapevole che rinuncia a qualsiasi possibilità difensiva, non potendo contestare, neppure parzialmente, le conclusioni contenute nel PVC. Da ciò discende ad esempio che:•non è possibile produrre memorie difensive;•si rinuncia alla valutazione dell’Ufficio in ordine all’attendibilità dei rilievi formulati, fase ordinariamente svolta nei 60 giorni successivi alla consegna del PVC, come previsto dallo statuto del contribuente;•non è attivabile la procedura dell’accertamento con adesione;•ovviamente, non potrà prodursi ricorso ed instaurare il contenzioso.Peraltro, la definizione deve obbligatoriamente riguardare i complessivi valori “sostanziali” contestati nel PVC, non potendosi effettuare distinzioni al riguardo.
Il che implica che la valutazione di convenienza deve essere rivolta ad ogni rilievo che può originare, immediatamente e senza ulteriori fasi accertative, maggiori imponibili fiscali ed a prescindere dal settore impositivo interessato. In sostanza, se in sede di PVC i verbalizzanti contestano i seguenti valori:•100 mila euro di ricavi omessi;•50 euro di costi non inerenti;la definizione dovrà riguardare:•entrambi i rilievi, non potendo la parte formulare acquiescenza in ordine ai ricavi omessi e riservarsi la contestazione dei recuperi afferenti i costi o viceversa, oppure accettare solo in parte i recuperi dei ricavi o dei costi;•tutti i settori impositivi, ossia le II.DD e le addizionali, l’Irap, l’IVA ed eventualmente i maggiori contributi.Sono esclusi dalla definizione, infatti, solo eventuali rilievi attinenti comparti impositivi diversi (come l’imposta di registro), le violazioni di carattere formale o concernenti la liquidazione delle dichiarazioni e ogni altro elemento del processo verbale che però è da rimettere al vaglio del competente Ufficio o dovrà essere oggetto dell’eventuale espletamento di ulteriori attività istruttorie (come ad esempio le indagini finanziarie).
Ciò posto, appare fondamentale riflettere, prima di ogni ulteriore valutazione e analisi del nuovo istituto, sulla reale convenienza della definizione rispetto alla alternativa classica dell’accertamento con adesione. Semplici, al riguardo, i due assunti da considerare:•• da un lato, nella maggioranza dei casi i rilievi mossi dal fisco, soprattutto in riferimento ai ricavi, si fondano su presunzioni e recuperi induttivi con una ricostruzione del fatto “ignoto” basata sul principio dell’id quod plerumque accidit, che può prestarsi a diverse obiezioni se il contribuente ha motivazioni o elabora iter logici di deduzione che conducono a conclusioni altrettanto valide in ordine alla loro attendibilità;•dall’altro, solitamente il contraddittorio con il fisco, specialmente nel caso di ricostruzioni induttive è caratterizzato da proposte di riduzione del quantum accertato, a volte anche stabilite in maniera forfetarie, che diminuendo gli imponibili riducono anche le relative sanzioni di riferimento, con il risultato che se anche le sanzioni sono applicate in misura pari ad ¼, in luogo della riduzione prevista per la nuova definizione pari ad 1/8, è altrettanto vero che il costo complessivo dell’adesione al contraddittorio può essere più vantaggioso.

Fonte: IPSOA

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