rappresento un gruppo di persone che lavora come
prestatori d'opera per un'azienda municipalizata in qualità di
istruttori nuoto e fitness.
Valutando l'ipotesi di costituirci in
cooperativa, vorremmo sapere a quale contratto dovremmo fare
riferimento sia per noi soci della cooperativa che per eventuali
dipendenti.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 6/4/09 16:42

Nei rapporti con l'Ente municipale un contratto di prestazione d'opera.

Rientra in tale ambito le seguenti responsabilità:
1. Il Consulente si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell’espletamento dei servizisuddetti sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente.
2. Il Consulente svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazioneverso il Committente, senza obbligo disciplinare e senza osservanza di orario di lavoro, fermo restando la disponibilità diquest’ultimo a concordare - qualora richiesto dall’attività oggetto del presente contratto – con il Cliente del Committente, la definizionedi orari di apertura e relative modalità di accesso (badges, ritiro/consenga chiavi e password di accesso, etc.).
3. Nell’espletamento dell’incarico demandatogli il Consulente, salva la libera determinazione delle modalità di esecuzione, si impegnaad attenersi alle indicazioni fornitegli dal Contraente in ordine ai criteri tecnici da seguire nella esecuzione dei servizi richiesti dal terzoCommittente (Cliente) al Committente stesso.
4. Il Consulente utilizzerà per la realizzazione dell’oggetto di cui al presente contratto, attrezzatura e materiali di sua proprietà.Qualora in via del tutto eccezionale si renda necessario, al fine di eseguire correttamente l’incarico, l’utilizzo di attrezzature e/omateriali forniti dal Committente o dai suoi Clienti, il Consulente – previamente messo a conoscenza delle caratteristiche d’uso di taliattrezzature e delle corrette modalità di utilizzo delle stesse – risponderà dei danni tutti derivanti al Committente, nonché ai Clienti delCommittente e/o a terzi, da un erroneo utilizzo delle attrezzature.Il Consulente risponderà peraltro di eventuali danni arrecati durante l’utilizzo alle attrezzature stesse, sia che queste risultino diproprietà del Committente che dei suoi Clienti.
5. In base alla natura della prestazione, in caso di analisi, sviluppo, manutenzione e consulenza informatica in particolari ambientitecnologici, potendosi rendere necessaria una interazione tra l’attività svolta dal Consulente presso il Cliente ed un collegamentodiretto con il Sistema del Committente, le parti si accorderanno sui tempi e i modi della prestazione.
6. Nel caso in cui per l’espletamento della prestazione di cui al presente contratto, il Consulente debba recarsi fuori dal territorio italiano,avrà diritto ad ottenere titoli di viaggio aereo, nonché per il pernottamento presso hotel convenzionati con i Clienti del Committente.
7. La prestazione si svolgerà abitualmente al di fuori dei locali del Committente.
8. Se in via eccezionale si dovesse rendere necessario lo svolgimento dell’attività presso i locali del Committente, le particoncorderanno le modalità e gli orari di accesso

 
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