In rete il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia per rinnovare la richiesta che apre nuovamente le porte al credito di imposta previsto per gli imprenditori che effettuano nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007). Potranno utilizzarlo soltanto coloro che erano stati esclusi per esaurimento dei fondi.

 

Il modulo (mod. R/IAL), da oggi disponibile sul sito delle Entrate, dovrà essere trasmesso telematicamente dalle 10 del 1° aprile fino alle 24 del 20 aprile 2009, attraverso il prodotto di gestione denominato "RINNOVOIAL" disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate dal 26 marzo. Stesse modalità anche nel 2010.

È composto da un frontespizio - contenente il numero telematico dell’istanza che si vuole rinnovare e i dati identificativi del datore di lavoro – e dal quadro A con le notizie relative all’incremento dei lavoratori assunti, all’ammontare del credito di imposta spettante e alla verifica annuale del livello occupazionale.

Nel caso in cui il modello fosse scaricato da altri siti internet, bisogna controllare che sia conforme a quello approvato dal provvedimento firmato oggi, che rechi l’indirizzo dal quale è stato scaricato e contenga gli  estremi del provvedimento.

 

La nuova richiesta potrà essere inoltrata direttamente dal soggetto interessato o dagli intermediari autorizzati. Quest’ultimi hanno comunque l’obbligo di rilasciare al contribuente un esemplare cartaceo dell’istanza e di consegnargli la ricevuta di ricezione spedita dall’Amministrazione finanziaria, che prova l’avvenuta presentazione della domanda. Sarà lui, infatti, a dover conservare la documentazione.

 

Si precisa che la richiesta di agevolazione potrà essere inviata soltanto da chi aveva già inoltrato istanza di bonus attraverso il modello IAL, approvato con il provvedimento direttoriale del 15 maggio 2008, ma che era stato escluso dal beneficio, per intero o in maniera parziale, perché terminati i fondi stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Fonte: Agenzia Entrate

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