In caso di vendita di un intero immobile interessato da lavori di ristrutturazione agevolati, "trasloca" anche il diritto, acquisito dal primo proprietario, alla detrazione della quota residua del 36 per cento. Ciò vale anche quando la cessione di una sola parte comporta, per l'acquirente, la piena proprietà del bene.

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 77/E del 24 marzo, ha ribadito che l'ammissione al trasferimento del diritto a usufruire delle rate di detrazione non utilizzate dal venditore dipende dal totale passaggio di proprietà dell'immobile al compratore.

 

È la legge 449/1997 (articolo 1, comma 7) a stabilire che "In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare". Questa la norma generale, ma nella realtà la condizione descritta può realizzarsi attraverso differenti modalità.

Così, la cessione di una porzione di edificio "ristrutturato" da parte del titolare esclusivo della proprietà non determina l'automatico trasferimento delle rate residue del 36 per cento. Lo stesso avviene però nel caso in cui la porzione in questione sia autonomamente accatastata: chi compra potrà usufruire delle detrazioni in proporzione alla misura dell'unità immobiliare acquistata (circolare 95/2000). In sostanza, il passaggio è consentito soltanto se la vendita riguarda un intero immobile.

 

Al contrario, non c'è alcuna possibilità di "migrazione" nell'ipotesi in cui si realizzi una divisione della proprietà.

 

Nel caso all'esame dei tecnici del Fisco, grazie alla cessione pro-quota (il 50% di una abitazione alla persona che già ne possiede il restante 50%), l'acquirente diventa unico titolare della proprietà dell'immobile. Si verifica, pertanto, la condizione dettata dalla legge e le detrazioni residue del 36% possono essere trasferite al compratore.

 

 

Fonte: Agenzia Entrate

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