Le quietanze emesse per pagamenti di corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto sono libere dal bollo sulla base del principio di alternatività tra le due imposte. Sul documento in cui l'Iva non è evidenziata, però, per poter fruire dell'esenzione dal Bollo, è necessario specificare che lo stesso è stato rilasciato in relazione al pagamento di un corrispettivo per un'operazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

 

E' la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 73/E del 23 marzo al quesito posto da un ministero che chiede se le indicazioni fornite precedentemente in materia dall'Amministrazione finanziaria (risoluzione 292337/1983 e circolare 1/1984) siano ancora valide.

 

I chiarimenti delle Entrate contenuti nella risoluzione 73/2009 si basano sulla disamina del Dpr 642/1972 ("Disciplina dell'imposta di bollo").

In base all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto, l'imposta di bollo si applica su tutte le fatture, le ricevute, le quietanze e documenti simili rilasciati dal creditore "a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". Sono esenti dal bollo (secondo l'articolo 6 della tabella annessa allo stesso Dpr) i documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all'Iva.

 

L'Agenzia ribadisce, quindi, il principio dell'alternatività tra le due imposte, sottolineando che, se sulla quietanza non risulta evidenziata l'Iva, la norma riconosce l'esenzione dall'imposta di bollo se sulla stessa viene espressamente indicato che si tratta di documento connesso al pagamento di un corrispettivo per un'operazione che sconta l'imposta sul valore aggiunto.

 

Fonte: Agenzia Entrate

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