Un'associazione che gestisce un consultorio può essere iscritta nell'anagrafe delle Onlus nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, qualora il consultorio realizzi gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405(1) senza oneri economici a carico dell'utente. E' il principale chiarimento fornito con la risoluzione n. 70/E del 20 mazo, documento con il quale l'agenzia delle Entrate ha indicato, più in generale, i requisiti necessari per la riconducibilità di un'attività fra quelle di "utilità sociale".

 

I quesiti

La risoluzione ha risolto due dubbi interpretativi. Il primo, relativo alla possibilità per un'associazione che gestisce un consultorio familiare, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, di essere iscritta nell'anagrafe delle Onlus nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, espressamente previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 460/1997, tra i settori di attività in cui le Onlus sono tenute a operare. Il secondo, sulla possibilità per una associazione, il cui statuto prevede molteplici attività, di essere iscritta nell'anagrafe delle Onlus nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 8), del Dlgs 460/1997.

 

In ordine al primo quesito, l'agenzia delle Entrate ha ricordato, in primo luogo, che l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Dlgs 460/1997, fa parte di quei settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti.

Sull'argomento, le circolari 168/1998 e 48/2004 hanno chiarito che il principio di immanenza del fine solidaristico nell'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria va inteso nel senso che l'attività deve essere necessariamente rivolta nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell'attività stessa.

Tale caratterizzazione dell'attività si rende necessaria per concretizzare il perseguimento delle finalità solidaristiche da parte della Onlus.

 

L'Amministrazione ha, quindi, osservato che i consultori privati che svolgono assistenza alla famiglia e alla maternità, in conformità ai principi enunciata dalla legge 405/1975 (legge istitutiva dei consultori familiari), perseguono finalità solidaristiche, assicurando protezione sociale a particolari soggetti meritevoli di sostegno sociale senza oneri economici a carico degli assistiti.

 

In sostanza, nella risoluzione è stato precisato che, nel caso dei consultori privati, la solidarietà sociale è assicurata dal rispetto dei principi contenuti nella citata legge 405/1975, nonchè nelle leggi regionali di settore, che prevedono il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, e dall'assenza di oneri economici a carico dei destinatari del servizio.

 

Nella risoluzione è stato, altresì, evidenziato che le Onlus possono svolgere la loro attività anche in regime di convenzione con le Amministrazioni pubbliche, in base al disposto dell'articolo 143, comma 3, lettera b), del Tuir, secondo il quale i contributi corrisposti dalle stesse Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali, "non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito".

Perciò, l'associazione che gestisce il consultorio può agire anche in regime di convenzione con le Amministrazioni pubbliche e ricevere contributi pubblici non soggetti a imposizione.

 

Relativamente al secondo quesito, l'Agenzia ha evidenziato come dall'esame dello statuto emergessero alcune attività (quali, ad esempio, la promozione, la diffusione e la vendita di prodotti agricoli biologici con punti vendita, nonché l'impegno dell'associazione per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli per il disarmo nucleare e convenzionale) non riconducibili nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, come pure negli altri settori previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997.

Considerato che l'articolo 10, comma 1, lettera c), sancisce espressamente per le Onlus il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) della medesima norma, la risoluzione ha escluso la possibilità per l'associazione di essere iscritta nell'anagrafe delle Onlus.

 

NOTE:

1 "Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti; c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;

d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (lettera aggiunta dall'art. 3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".

 

 

Fonte: Agenzia Entrate

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