La sentenza pronunziata dalla Corte di Giustizia lo scorso 19 marzo concerne l’accertamento della conformità tra il diritto comunitario, in particolare l’articolo 17, paragrafo 1 e 2 della sesta direttiva e l’articolo 90 del Trattato Ce, e la normativa vigente in Finlandia sulla tassazione degli autoveicoli usati. La Commissione Europea ha richiesto ai giudici comunitari di condannare la Repubblica finlandese per avere mantenuto in vigore una disposizione normativa che prevede per gli acquisti di auto usate effettuati negli altri Stati membri un trattamento fiscale più oneroso rispetto ai medesimi veicoli acquistati sul mercato nazionale. In conformità a una consolidata giurisprudenza comunitaria, l’articolo 90 del Trattato europeo ha una precisa funzione di tutela e salvaguardia del libero svolgersi della concorrenza in area Ue. La norma mira a garantire che nessuno Stato membro adotti criteri discriminatori o vessatori per la tassazione di beni con caratteristiche similari ovvero con caratteristiche tipologiche omogenee o equivalenti. Le violazioni si verificano quando i metodi di tassazione adottati nei riguardi di un bene differiscono non solo nell’an ma anche nel quantum a seconda se quel bene si trovi già sul territorio dello Stato o, invece, sia stato introdotto con la procedura di acquisto comunitario.

 

L'oggetto della controversia

La controversia ruota attorno alla diversa incidenza con cui l’imposta finlandese sulle autovetture usate colpisce gli acquirenti a seconda che il soggetto sia un privato consumatore o, invece, un operatore economico e che l’auto acquistata provenga da un paese comunitario o sia, invece, già immatricolata in Finlandia. Nel caso in cui l’autovettura sia acquistata da un soggetto nell’ambito della propria attività commerciale, l’articolo 102 della normativa finlandese in materia di imposta sul valore aggiunto dispone che l’imposta sulle autovetture riscossa all’atto della loro immatricolazione venga dedotta dall’Iva dovuta. Non così nel caso in cui l’autovettura usata sia acquistata da un privato in altro Stato membro e successivamente introdotta in Finlandia. In questo caso, difatti, l’acquirente è tenuto a pagare l’Iva nello Stato membro in cui ha acquistato l’auto e la tassa corrisposta in Finlandia all’atto della immatricolazione del veicolo usato rimane integralmente a suo carico.

 

La posizione della Commissione europea

A parere della Commissione, tale disposizione, oltre a violare il principio di una sana e leale concorrenza in area Ue, si pone in contrasto con l’articolo 17 della sesta direttiva che consente la detrazione della sola imposta sul valore aggiunto e non di altre tasse, come quella percepita dalla Repubblica finlandese per la immatricolazione.

 

 

La posizione degli eurogiudici

Sulla questione la Corte osserva che dagli atti di causa emerge chiaramente una sproporzione in ordine alla tassazione di beni aventi caratteristiche similari. Difatti, l’ammontare dell’imposta sugli autoveicoli dovuta dal privato è ben più elevata di quella corrisposta dal soggetto operatore economico in quanto, in quest’ultimo caso, detta imposta non viene inclusa nel valore dell’autoveicolo.

 

 

Fonte: Agenzia Entrate

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