Ravvedimento operoso

Il decreto”anticrisi” ha modificato, diminuendola ulteriormente, la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. Per la regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie, sono ora previste:

in caso di mancato pagamento del tributo, la sanzione ridotta a 1/12 del minimo (prima era 1/8), se il versamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito

in caso di errori e omissioni anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la sanzione ridotta a 1/10 del minimo (in precedenza, era 1/5), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (prima era 1/8), se il ravvedimento è perfezionato entro 90 giorni dalla scadenza.

La circolare precisa che la nuova misura delle sanzioni si applica a tutte le regolarizzazioni avvenute a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185), anche se riguardano violazioni commesse in data anteriore.

 

Abolizione obblighi di natura tributaria

Il Dl 185/2008 ha abolito alcuni obblighi che non avevano trovato pratica applicazione per la mancata adozione dei provvedimenti attuativi. Si tratta: della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia da parte delle imprese che operano nella grande distribuzione e da parte dei commercianti al minuto e degli esercenti attività assimilate (articolo 22 del Dpr 633/1972); della comunicazione preventiva delle compensazioni per importi superiori a 10mila euro da parte dei titolari di partita Iva; della memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate con i distributori automatici.

La circolare ricorda che le imprese di grande distribuzione commerciale e di servizi hanno comunque la facoltà di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi, secondo le modalità indicate dal provvedimento direttoriale del 12 marzo scorso.

 

Province colpite da eventi sismici

Per i contribuenti delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 è prevista la procedura per definire gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi a partire dal 31 ottobre 2002 fino al 30 giugno 2008.

In particolare, risolvendo le incertezze generate dalle diverse definizioni di soggetti beneficiari susseguitesi nel tempo, viene stabilito che la procedura di definizione delle posizioni fiscali rimaste sospese è applicabile a “tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici”. Si tratta, dunque:

delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che al 31 ottobre 2002 erano residenti o avevano domicilio fiscale nei territori dei comuni colpiti dal sisma, compresi coloro che avevano richiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto

delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che al 31 ottobre 2002 avevano sede operativa (luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriale o professionale) nei territori dei comuni colpiti dal sisma, compresi coloro che avevano richiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto

i soggetti, diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 31 ottobre 2002 avevano sede legale o operativa nei territori colpiti dal sisma.

 

Per la definizione dei versamenti sospesi, andrà corrisposto l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40%, in 120 rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.

Per il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, si applicheranno le sanzioni e gli interessi ordinariamente previsti per il mancato o tardivo versamento delle imposte. Le somme non corrisposte saranno iscritte a ruolo, con conseguente riscossione coattiva delle eventuali rate non pagate.

Gli interessati, inoltre, dovranno inviare una comunicazione relativa alle modalità e ai dati della definizione, utilizzando uno specifico modello che sarà approvato con un successivo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.

 

Rimborsi ultradecennali

L’articolo 9, comma 1, del dl anticrisi dispone, per gli anni 2008-2009, che le risorse relative ai rimborsi dell’Iva sulle “auto aziendali” confluiscano nel “fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali”, allo scopo di provvedere all’estinzione dei crediti maturati nei confronti dei ministeri al 31/12/2007 (e accertati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze) e all’erogazione dei rimborsi ultradecennali.

Il comma 2 dello stesso dispone l’abrogazione della norma in base alla quale, “decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società” maturano interessi giornalieri a un tasso definito ogni anno con decreto ministeriale. Pertanto, le somme richieste a rimborso per le quali il termine decennale è maturato entro il 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl anticrisi) sono integrate dagli interessi giornalieri, che il contribuente ha diritto a percepire. Se il decorso dei dieci anni dalla data dell’istanza si è invece compiuto successivamente, le somme non sono più produttive di interessi.

 

Procedure di riscossione

Potenziati i poteri degli agenti della riscossione sulle inadempienze in materia di versamenti relativi alle definizioni agevolate. Fra le novità: la possibilità di procedere all’espropriazione immobiliare se i debiti “da condono” sono superiori a 5mila euro (ordinariamente, la procedura è prevista per importi superiori a 8mila euro); l’abolizione della preventiva iscrizione ad ipoteca, prevista per i crediti che non superano il limite del 5% del valore dell’immobile, prima di procedere all’esproprio; la possibilità per l’agente della riscossione, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella, di utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari in possesso dell’agenzia delle Entrate, compresi quelli riguardanti i conti correnti e postali che banche, Poste italiane, intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria..

 

Infine, la descritta procedura di espropriazione semplificata si applica anche ai contribuenti che hanno usufruito della definizione agevolata dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis della legge 289/2002). Per questa forma speciale di sanatoria, il perfezionamento avveniva solo con il pagamento integrale di tutte le somme dovute. Il mancato versamento anche di una sola rata fa venir meno la definizione agevolata. Di conseguenza, non è necessaria l’iscrizione a ruolo delle rate residue, ma riprende la riscossione delle somme originariamente dovute, al netto degli importi versati. Per il loro recupero, opera dunque la procedura semplificata per l’espropriazione del patrimonio immobiliare.

 

 

Fonte: Agenzia Entrate

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