La pertinenzialità dell'area deve essere appurata sulla base della concreta ed effettiva destinazione , senza che rilevi la distinta iscrizione in catasto
(Sentenza Commissione tributaria regionale Piemonte 27/09/2008, n. 31)
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La pertinenzialità dell'area deve essere appurata sulla base della concreta ed effettiva destinazione , senza che rilevi la distinta iscrizione in catasto
(Sentenza Commissione tributaria regionale Piemonte 27/09/2008, n. 31)
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