L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se la vendita di un fabbricato allo stato “rustico” avviene entro il quinquennio dalla sua realizzazione essa genererà una plusvalenza imponibile in quanto il fabbricato - essendo esistente ai fini civilistici - è riconducibile nella nozione di “immobile costruito”, richiamata dall’articolo 67, comma 1, lett. b), del Tuir. L’identificazione di fabbricato allo stato rustico deve essere naturalmente comprovata, ad esempio con la denuncia nel catasto urbano nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione.

(risoluzione n. 23/e del 28 gennaio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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