QUESITO

ALFA S.p.A. (di seguito, "ALFA") ha stipulato con la succursale italiana della BETA plc (di seguito "BETA"), residente nel Regno Unito, un contratto di factoring.

In virtù di tale contratto ALFA cede a BETA i crediti derivanti dalla vendita ai concessionari delle autovetture e dei relativi pezzi di ricambio. Tali crediti diventano liquidi ed esigibili di norma alla scadenza di 90 giorni dalla consegna dei beni ai concessionari.

Quale corrispettivo per la cessione dei crediti, BETA corrisponde ad ALFA un importo pari all'importo nominale dei crediti (v. articolo 4.1. del contratto di factoring).

A fronte dell'anticipazione dell'importo dei crediti (rispetto al momento in cui gli stessi diventano liquidi ed esigibili) BETA addebita ad ALFA interessi intercorrenti, generalmente, tra la data di emissione della fattura emessa da ALFA nei confronti dei concessionari e l'ultimo giorno del mese di riferimento (v. articolo 4.2 del contratto).

Il tasso di interessi applicato da BETA è pari al costo del denaro dalla stessa sostenuto, computato su una base di 365 giorni ed aumentato di 220 punti base (ovvero tasso passivo effettivo +2,20%).

Nel corso del 2007, l'istante asserisce di aver corrisposto a BETA interessi passivi per € 10 milioni ca. a fronte di un finanziamento medio di € 135 milioni ca.

Tenuto conto della rilevanza del contratto di factoring ai fini delle operazioni rientranti nella disciplina della "thin capitalization rule" contenuta nell'articolo 98 del TUIR (nella formulazione vigente ante modifiche apportate dalla Finanziaria 2008), ALFA chiede di conoscere se nel caso specifico possa essere applicata la previsione dell'articolo 98, secondo comma, lettera b), secondo la quale la disposizione non si applica se "il contribuente fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che, conseguentemente, gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante precisa innanzitutto che il contratto di factoring rientra tra le operazioni di natura finanziaria, diverse da quelle finalizzate all'acquisizione di beni o servizi, che rilevano ai fini della norma sopra richiamata. In particolare, nel caso di specie, l'istante evidenzia come tale operazione di finanziamento sia stata effettuata infragruppo essendo la BETA controllata indirettamente da GAMMA, società statunitense che possiede l'intero capitale sociale di ALFA.

Ciò premesso, la società ritiene che per la fattispecie prospettata possa essere fatta valere l'esimente prevista dall'articolo 98, comma 2, lettera b), del TUIR. A tal fine sostiene che la prova dell'autonoma capacità di credito di ALFA sia in re ipsa dal momento che il finanziamento è erogato in misura pari all'ammontare dei crediti commerciali sorti nei confronti dei concessionari ed è, pertanto, garantito dai crediti stessi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 98 del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2007, conteneva una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi (c.d. thin capitalization rule).

In particolare, in virtù di tale norma si consideravano indeducibili dal reddito d'impresa le remunerazioni dei finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate nel caso in cui la sommatoria di detti finanziamenti eccedesse di almeno quattro volte il patrimonio netto contabile riferibile ai medesimi soci qualificati ovvero loro parti correlate.

Nel comma 2, lettera b), dell'articolo 98 del TUIR era, peraltro, contenuto un temperamento alla predetta disciplina limitativa, laddove il contribuente debitore forniva la dimostrazione che i finanziamenti rilevanti (vale a dire erogati o garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate) sarebbero giustificati dalla propria esclusiva capacità di credito e che, di conseguenza, gli stessi fossero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale. La Circolare n. 11/E del 17 marzo 2005 ha chiarito al riguardo che può ritenersi sussistente un'autonoma capacità di credito anche nel caso di emissione di un prestito obbligazionario e nell'ipotesi in cui il finanziamento sia ottenuto dalla società debitrice esclusivamente sulla base della garanzia rappresentata dalle azioni della stessa società finanziata, rilasciate in pegno dai soci. In questo caso, infatti, si deve ritenere che il terzo finanziatore possa considerare il proprio credito adeguatamente garantito dal valore della partecipazione e, in particolare, dal corrispettivo che otterrebbe con la vendita delle azioni medesime.

Ciò posto, con riferimento all'operazione di finanziamento posta in essere

da ALFA per mezzo del contratto di factoring stipulato con BETA, si concorda con l'istante nel ritenere che la stessa sia rilevante ai fini della thin capitalization rule ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del TUIR.

Tale comma, infatti, prevedeva la rilevanza - ai fini dell'applicabilità della disciplina limitativa in esame - di tutti i generi di finanziamento "derivanti da mutui, depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria".

Il contratto di factoring è un c.d. contratto "atipico" la cui causa essenziale, o quanto meno prevalente, è costituita da un finanziamento (cfr. Risoluzioni n. 71/E del 24/5/2000 e n. 139 del 17/11/2004). Si ritiene pertanto che l'espressione "remunerazione dei finanziamenti" comprenda anche gli oneri finanziari corrisposti in dipendenza del servizio di factoring, essendo la finalità di tale rapporto contrattuale riconducibile ad un'operazione di finanziamento.

Per quanto riguarda, invece, l'esimente prevista dal comma 2, lettera b), dell'articolo 98 (nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame), la scrivente ritiene che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della stessa non può formare oggetto di valutazione in sede di interpello preventivo, essendo suscettibile di essere apprezzata in concreto esclusivamente in sede di accertamento, tenendo conto dell'importo, delle caratteristiche del finanziamento ricevuto e della effettiva capacità di credito della società (cfr. risoluzione n. 113/E dell'8 agosto 2005). Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia ritenuto di avvalersi dell'esimente in commento, in sede di accertamento gli Uffici dell'Agenzia valuteranno l'effettiva capacità di credito di ALFA.

Da ultimo, si ricorda che la disciplina limitativa in commento è applicabile (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) fino al 31 dicembre 2007, avendone l'articolo 1, comma 33, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) disposto l'abrogazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Risoluzione 5/E del 7 gennaio 2009.


Fonte: Min.Finanze

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