Quesito

L’istante espone di aver liquidato ad un proprio ex dipendente, residente nella Regione Molise e cessato dal servizio il 31dicembre 2007, le competenze di fine rapporto (T.F.R., incentivo all’esodo e transazione di fine rapporto), assoggettandole a tassazione.

L’istante richiama, in proposito, l’articolo 21, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006, che prorogava al 31 dicembre 2007 i termini relativi alle sospensioni tributarie e contributive concesse ai contribuenti della Regione Molise a seguito del terremoto del 2002, nonché l’articolo 6-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 – inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 –, con il quale veniva disposta l’ulteriore proroga della sospensione al 20 dicembre 2008.

Tuttavia, alla data della liquidazione delle citate competenze – effettuata con il cedolino paga del mese di febbraio 2008 (giornata di paga 27 febbraio 2008) –, non sussistendo i presupposti per la proroga del beneficio della sospensione di cui al citato decreto legge n. 248 del 2007, è stata operata la ritenuta d’acconto con successivo regolare versamento all’erario.

Ciò posto, l’istante chiede di conoscere se il soggetto competente a proporre l’istanza di rimborso di quanto si ritiene pagato in eccesso, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia il sostituto d'imposta, che ha operato e versato le ritenute, oppure il sostituito.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Si osserva, preliminarmente, che il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 – da ultimo differito al 31 dicembre 2008 dall’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 – è stato, invero, anticipato al 30 giugno 2008 per effetto della modifica recata allo stesso articolo 6-ter dall’articolo 5, comma 10, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, in vigore dal 27 luglio 2008.

Nello specifico, va rilevato che i menzionati decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002, e 9 gennaio 2003, dispongono, ciascuno al rispettivo articolo 1, comma 3, ultimo periodo, che “Le ritenute già operate devono comunque essere versate.”

Tale previsione normativa osta alla prospettata istanza di rimborso ex articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto obbliga, in ogni caso, al versamento delle ritenute già operate dal sostituto d’imposta. Nel caso di specie, pertanto, è esclusa la legittimazione a presentare la predetta istanza di rimborso sia al sostituto d’imposta che al sostituito, non potendosi far luogo alla restituzione di quanto già versato.

Risoluzione 8/E dell 8 gennaio 2009.

Fonte: Min.Finanze

0 commenti:

 
Top