Le agevolazioni in favore delle attività di ricerca e sviluppo sono cumulabili, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, con le agevolazioni nella forma del credito di imposta previste dall'art. 1, commi 280 e seguenti, della legge Finanziaria 2007.
Tale norma, come successivamente modificata dalla Finanziaria 2008, istituisce un credito d’imposta in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.
(D.M. 03/09/2008, G.U. 12/01/2009, n. 8 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca)
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