La certificazione degli incassi derivanti dal commercio elettronico non può avvenire mediante annotazione manuale, entro il giorno successivo al pagamento, nel registro dei corrispettivi.

Il chiarimento arriva dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 274/E del 3 luglio, in relazione al quesito posto da una società, che vorrebbe adottare questa procedura in alternativa all'emissione della fattura, per la vendita on line, a privati, di spartiti e testi musicali di produzione propria. I compensi per le operazioni svolte, si precisa nell'interpello, vengono effettuati con carta di credito e le somme confluiscono direttamente sul conto corrente della società. Tutte le fasi connesse all'operazione - ordine, consegna e relativo versamento - si svolgono con modalità elettroniche e in tempo reale.

In particolare, il soggetto interpellante, che già effettua la vendita al dettaglio degli stessi prodotti, vuole avviare anche l'attività di commercio elettronico, ma teme che la procedura richiesta per l'emissione delle fatture possa generare aggravi tali da risultare determinanti per la riuscita dell'operazione. Ricorda, infatti, che dal 2007, è obbligatorio l'invio degli elenchi clienti e fornitori riguardanti anche le fatture emesse nei confronti dei privati.

L'Agenzia non concorda con la soluzione prospettata. Non ravvisa, infatti, alcuna motivazione che possa far derogare dall'applicazione dell'articolo 21 del Dpr 633/1972, ovvero dall'obbligo di documentare le operazioni rilevanti ai fini Iva tramite fattura emessa al "momento" della loro effettuazione, che, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto, coincide con il pagamento del corrispettivo.

Le attività descritte sono operazioni di commercio elettronico diretto e vanno pertanto qualificate, ai fini Iva, come prestazioni di servizi. Rientrano infatti nella categoria individuata dal punto 3 dell'allegato II alla direttiva comunitaria 2006/112/Ce: "fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati".

A ulteriore conferma che, almeno per ora, non sono possibili procedure diverse per la certificazione degli incassi derivanti da pagamenti on line tramite carta di credito, la risoluzione ricorda che l'articolo 101 della legge 342/2000 ha previsto l'emanazione di specifici regolamenti volti a semplificare gli adempimenti contabili e formali relativi alle operazioni portate a termine tramite l'intervento di intermediari finanziari abilitati (i gestori delle carte di credito, per esempio), "... a tal fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell'emissione della fattura in presenza di idonea documentazione". Regolamenti che, però, ancora non sono stati emanati.

Al momento, quindi, permane l'obbligo di emettere fattura per le somme derivanti dal commercio elettronico diretto, anche se incassate tramite carte di credito.


Fonte: Agenzia Entrate

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