L'operatore economico nazionale è tenuto a verificare se il cedente comunitario abbia effettuato una cessione con utilizzo del sistema del margine o abbia realizzato una cessione intracomunitaria (ricadendo l'onere della prova dell'avvenuta verifica sul soggetto che beneficia del regime fiscale più favorevole). Non è pertanto contestabile che il contribuente - con il semplice esame dei documenti di circolazione, nei quali è riportata la serie di passaggi dei singoli autoveicoli - non sia in grado di verificare che gli intestatari precedenti rivestivano la natura di esercenti attività imprenditoriali in cui le autovetture oggetto di cessione avevano il carattere di bene strumentale, non assoggettabile al pagamento di IVA.
(Commissione tributaria regionale Veneto, Sentenza, Sez. IV, 28/11/2007, n. 42)

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