Viene finalmente scritto nero su bianco che la portabilità dei mutui deve essere completamente gratuita.

Ristrutturazioni dei mutui. L'emendamento targato Tremonti, riformulato dal Governo, prevede che gli istituti di credito debbano «debbano offrire a tutti i clienti che hanno stipulato mutui con le banche stesse un piano di ristrutturazione delle relative rate in modo di ridurre significativamente l'impatto sulle rate dei mutui dell'incremento dei tassi di interesse». È stato, però, modificato il testo originario, che prevedeva, in assenza di ristrutturazione dei piani di mutuo, che le banche non avrebbero potuto usufruire di aliquote fiscali ridotte. Come spiega il sottosegretario all'Economia Alfiero Grandi è stato modificato «perchè si sarebbe trasformato quasi in un ricatto per le banche. Modificato questo punto abbiamo però dato il nostro ok». L'emendamento prevede anche che i piani di ristrutturazione per il pagamento del mutuo dovranno essere concordati con le associazioni di consumatori, di investitori e di altri soggetti portatori di interessi collettivi e dovranno essere individuati da un decreto del ministero dell'Economia.

Portabilità del mutuo. L'emendamento proposto dal Governo, precisa alcune norme della lenzuolata Bersani contenuta nel decreto legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007 sulla portabilità del mutuo. Sono escluse per il cliente penali e oneri di qualsiasi natura in caso di surrogazione, che comporta il trasferimento del mutuo, alle condizioni stipulate con il cliente e la banca subentrante. Al cliente, in base alla norma, non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali che si svolgono tramite procedure di collaborazione interbancaria improntate su tempi rapidi, riduzione di adempimenti e costi. Sempre sul fronte della portabilità, poi, è fatta salva la possibilità del creditore originario di pattuire una variazione, senza spese, delle condizioni dei mutui in essere, tramite scrittura privata, anche non autenticata.

Estinzione anticipata. In caso di estinzione anticipata, poi, viene allargato il campo d'azione della nullità di qualunque patto, anche posteriore al contratto, comprese le clausole penali, ai contratti di mutuo stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del Dlgs 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), anche se annotata su titoli cambiari. Sempre per questi tipi di contratti accollati a seguito di frazionamento è prevista l'estinzione automatica dell'ipoteca alla data di estinzione dell'obbligazione.Viene esplicitamente precisato che la ricontrattazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa. Sul fronte della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte delle banche la norma precisa che le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori, sia quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al clienti.

Fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Un emendamento proposto da Federica Rossi Gasparrini, che ha ottenuto il parere favorevole del relatore Michele Ventura (Pd) ed è entrato nel maxiemendamento prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni per il 2008. La disposizione proposta dall'onorevole Rossi Gasparrini prevede che si possa chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso del contratto di mutuo prima casa. Contestualmente la durata del mutuo viene prorogata per un periodo uguale alla durata della sospensione. I pagamenti riprendono al termine della sospensione in base agli importi e alla periodicità previsti dal contratto, a meno che fra le parti non sia avvenuta una rinegoziazione del mutuo. Un regolamento del ministero dell'Economia, di concerto con il ministro per le Politiche sociali, individuerà le norme di attuazione del Fondo. La sospensione è, però, negata , nei casi in cui sia iniziato un procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie. In caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, su richiesta del mutuatario inoltrata tramite l'intermediario, sarà il Fondo a farsi carico dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili per la sospensione del pagamento delle rate. Chi ha contratto il mutuo deve, però, dimostrare, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate e degli oneri connessi alla sospensione.


Fonte: Il Sole 24 Ore

0 commenti:

 
Top