Il risarcimento delle spese sostenute per danni subiti è una componente reddituale da sottoporre a tassazione, in quanto rappresenta il rimborso di un costo deducibile. Questa la precisazione dell'Agenzia fornita con la risoluzione n. 356/E del 7 dicembre, in risposta a un'istanza di interpello volta a chiarire se la somma che una società, a seguito di sentenza del tribunale, è tenuta a versare a titolo di risarcimento danni in relazione alle spese sostenute, nei confronti di un professionista, debba essere assoggettata o meno a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25 del Dpr 600/1973.

In particolare, l'istante è stata condannata dal tribunale al pagamento di 9.300 euro a favore di un professionista, di cui 4.000 euro per il danno derivante dalla lesione all'immagine e 4.800 euro per i danni relativi alle spese sostenute. Il quesito è volto a chiarire se sull'importo di 4.800 euro debba essere effettuata la ritenuta d'acconto. La società ritiene che, con un'interpretazione estensiva dell'articolo 6, comma 2, del Tuir (in base al quale, le indennità a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti), le indennità che risarciscono un utile che sarebbe stato prodotto dal lavoro autonomo possano considerarsi componenti reddituali per le quali è corretto applicare la ritenuta d'acconto.

In riferimento alle due diverse somme, l'Agenzia chiarisce che:

i 4.000 euro rappresentano il risarcimento del "danno all'immagine" e, configurando un'indennità sostitutiva del reddito non conseguito ("lucro cessante"), costituiscono - ai sensi dell'articolo 6 del Tuir - reddito della stessa categoria di quello sostituito (nel caso in esame, reddito di lavoro autonomo), da assoggettare a ritenuta d'acconto

i 4.800 euro rappresentano, invece, il rimborso di un costo inerente all'attività che il professionista ha potuto dedurre dal proprio reddito; di conseguenza, lo stesso assume rilevanza ai fini fiscali. Anche su tale somma, pertanto, andrà operata la ritenuta a titolo d'acconto.

Fonte: Agenzia Entrate

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