I rimborsi dei costi telefonici regolarmente documentati sostenuti dai lavoratori per lo svolgimento dell'attività svolta in telelavoro non vanno assoggettate a Irpef in quanto sono anticipate dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Per le ragioni esposte, ai rimborsi in questione non vanno applicate da parte del sostituto le relative ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Queste le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 357/E del 7 dicembre.

La questione trae origine dalla richiesta di un ente pubblico che, dovendo procedere a una sperimentazione del telelavoro con alcuni dipendenti, ritiene di non dover assoggettare a tassazione i rimborsi delle spese telefoniche regolarmente documentate, assumendo che gli stessi abbiano natura risarcitoria.

A sostegno di questa tesi, l'istante richiama alcune pronunce della Corte di cassazione.

Le sentenze richiamate, in realtà, risultano irrilevanti ai fini in questione, dato che riguardano fattispecie non pertinenti al caso in esame; esse, infatti, si riferiscono all'attribuzione di incarichi che comportano spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa e, quindi, tali da rendere l'incarico stesso depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzioni in relazione a incombenze diverse.

Nel caso esaminato dall'Agenzia, invece, le spese sono riferite all'attività prestata in via ordinaria.

In materia di reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51 del Tuir stabilisce il principio di generale tassazione di tutte le somme e i valori erogati al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve specifiche tipologie di reddito espressamente escluse in tutto o in parte da imposizione.

Ai fini della soluzione della questione prospettata, occorre pertanto tener conto della peculiarità della vicenda lavorativa in questione.

Il telelavoro in ambito pubblico, introdotto dalla legge 191/1998 ("Bassanini-ter"), rappresenta una modalità di organizzazione dell'attività lavorativa che si inserisce nell'ambito del processo di rinnovamento e modernizzazione della pubblica amministrazione consentito anche dalle nuove tecnologie disponibili. L'articolo 4 stabilisce, infatti, che "per avvalersi di forme di lavoro a distanza, le amministrazioni possono installare apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare , a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa".

Il telelavoro rappresenta, dunque, un sistema di organizzazione del lavoro dipendente nuova, in cui, grazie all'utilizzazione delle tecnologie informatiche, la prestazione viene svolta fuori dalla sede di lavoro.

Va ricordato al riguardo che la Cassazione, pronunciando in merito a una causa promossa da un telelavoratore diretta a individuare il foro competente, ha espresso il principio che l'abitazione del telelavoratore non è la sede dell'azienda.

Le spese dei collegamenti telefonici sono sostenute, pertanto, per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e, quindi, per poter rendere la prestazione dovuta. Si tratta sostanzialmente di spese di competenza del datore di lavoro, che non possono gravare sul dipendente che le ha sostenute per snellezza operativa.

In relazione a ciò, la risoluzione 357/2007 chiarisce che la fattispecie esaminata va ricondotta ai casi di rimborso delle spese (come l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta per fotocopie o per la stampante, le pile della calcolatrice eccetera) sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, considerati, dalla circolare 326/1997, esclusi da imposizione ai fini Irpef.

In particolare, il documento precisa che ai rimborsi in questione non vanno applicate da parte dell'Istituto le relative ritenute fiscali e previdenziali.


Fonte: Agenzia Entrate

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