La richiesta di rimborso in materia di versamenti diretti, ex articolo 38 del Dpr 602/1973, avente a oggetto ritenute versate dal sostituto non dovute, compete esclusivamente al sostituito.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 23886/2007.

La Suprema corte, cassando senza rinvio la sentenza della Ctr impugnata con ricorso proposto dall’agenzia delle Entrate, ha disposto nel merito che la domanda di rimborso proposta, invece, dal sostituto è priva di effetti e, pertanto, non può essere idonea ad attivare la procedura. Conseguentemente, sul piano processuale la legittimazione ad agire innanzi alle Commissioni tributarie spetta al sostituito in via esclusiva.

Il meccanismo fiscale della sostituzione (articoli 23 e seguenti, Dpr 600/1973) prevede che un soggetto (sostituto), diverso da colui che ha prodotto il presupposto d’imposta (sostituito), è obbligato per legge a trattenere le somme corrispondenti alle imposte dovute dal primo (ritenuta alla fonte) e a versarle all’Erario. La ritenuta può essere a titolo d’imposta, ovvero a titolo d’acconto, a seconda che il prelievo alla fonte effettuato dal sostituto esaurisca o meno i successivi adempimenti a carico del sostituito, principalmente l’obbligo di indicare nella dichiarazione le somme percepite.

Sebbene vi siano dei precedenti della stessa Cassazione che hanno espresso il predetto principio (cfr sentenza n. 14922/2000), in tempi recenti i giudici di legittimità hanno affermato anche il principio secondo il quale la legittimazione a richiedere il rimborso spetterebbe alternativamente al sostituto, ovvero al sostituito (cfr sentenza 14911/2007). In effetti, stando alla lettera dell’articolo 38, il comma secondo prevede che l’istanza per il rimborso può essere presentata "anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta". Tuttavia, la stessa sentenza n. 14911/2007 precisa che anche se vi è legittimazione alternativa tra i predetti soggetti, tuttavia non per questo ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario (articolo 14, Dlgs n. 546/1992). Pertanto, anche se vi è inerzia successiva da parte di colui che ha presentato la richiesta di rimborso, l’altro soggetto non potrebbe far valere in giudizio il relativo diritto, né a proprio nome né altrui.

Si osserva che il litisconsorzio in ambito tributario, in effetti, ha un’applicazione piuttosto limitata poiché riguarda essenzialmente le ipotesi di cause interdipendenti tra loro, per le quali è necessaria una soluzione unitaria; ciò al fine di evitare un contrasto tra giudicati sullo stesso fatto.

Osservazioni conclusive

In base all’interpretazione letterale dell’articolo 38, Dpr 602/1973, sembrerebbe che la norma collochi sul medesimo piano sostituto e sostituito ai fini della richiesta di rimborso. Tuttavia, quanto osservato dalla sentenza 23886/2007 appare comunque corretto, nella parte in cui assegna una specifica legittimazione attiva (sia sostanziale che processuale) non a un soggetto qualunque ma a colui che ha prodotto il presupposto d’imposta, il quale può, pertanto, valutare se e con quali modalità chiedere la restituzione delle somme trattenute e versate.

Fonte: Agenzia Entrate - Salvatore Sardella

0 commenti:

 
Top