Sentenza n. 24531 del 26 novembre 2007

Se i soci non dispongono di redditi significativi, è legittimo per l'ufficio ritenere che i conferimenti fatti alla società siano derivanti da utili extracontabili sottratti all'imposizione fiscale. È la conclusione a cui è giunta la Cassazione, con la sentenza 24531 del 26 novembre, ribaltando la decisione della Ctr, in relazione a un accertamento emesso nei confronti di una società di capitale a ristretta base azionaria.

L'ufficio, nel recepire un processo verbale della Guardia di finanza che accertava gravi e ripetute irregolarità contabili a carico di una Srl, ricostruiva induttivamente il reddito imputabile al soggetto verificato ai fini Irpeg e Ilor per l'anno d'imposta 1992, presumendo che i finanziamenti infruttiferi dei soci, i quali risultavano fiscalmente nullatenenti, derivassero da utili societari occultati al Fisco.

Le commissioni tributarie, provinciale e regionale, accoglievano le motivazioni della società, la quale eccepiva l'assenza di elementi indiziari provvisti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Il semplice fatto che la società fosse costituita da componenti del medesimo gruppo familiare e che gli stessi non avessero documentato la provenienza del denaro versato nelle casse sociali non costituiva, secondo i giudici di merito, valida prova dell'occultamento di ricavi.

La Cassazione ha osservato, al contrario, che l'esiguità dei redditi dichiarati dai soci è elemento idoneo a legittimare il ricorso a una ricostruzione induttiva del risultato d'esercizio, costituendo l'ingente conferimento in danaro un valido indizio per presumere un "occultamento fiscale di redditi societari poi tradotti in aumento di capitale". Presunzione, peraltro, avvalorata dalle numerose irregolarità riscontrate in sede di verifica, indici di "diffusa illegalità" nella gestione societaria.

La presunzione dell'ufficio, hanno rilevato i giudici di legittimità, poteva essere superata dalla società mediante la produzione di valide prove attestanti una diversa provenienza delle somme conferite, dal momento che l'assenza di significativi redditi dichiarati dai soci costituiva la circostanza posta alla base del percorso logico-deduttivo seguito nell'accertamento fiscale. In assenza di tali prove, la ricostruzione induttiva del reddito è pienamente legittima.

La sentenza, pur ribadendo l'ormai consolidato concetto di una correlazione tra occultamento di ricavi da parte di una società di capitale a ristretta base azionaria e presunzione di utili corrisposti ai soci(1), sancisce la legittimità di un percorso apparentemente inverso a quello tradizionale dell'imputazione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.

In realtà, la fattispecie esaminata non si colloca in una posizione contraria né tantomeno contraddittoria con le precedenti pronunce.

La disponibilità dei soci di somme riversate nel capitale aziendale, essendo indicativa di una capacità contributiva contrastante con la situazione reddituale dei soggetti coinvolti, è essa stessa elemento cardine della legittimità del rilievo fiscale, il punto da cui si innesca la presunzione di un risultato economico differente da quello dichiarato dalla società. Tale presunzione, valutata unitamente alle diffuse irregolarità contabili riscontrate nella gestione della società, anziché sfociare nell'istituto dell'accertamento sintetico in capo ai soci(2), determina tout court una rettifica induttiva dell'utile societario, ponendosi la stessa "spendibilità" dei soci, non altrimenti giustificata, come effetto indiziario (fatto noto) dell'occultamento di una parte dell'utile d'esercizio.

NOTE:

1) La Corte di cassazione ha più volte legittimato la presunzione secondo cui i maggiori utili accertati in capo a una società di capitale a ristretta base azionaria possono ritenersi percepiti dai soci (cfr. sentenze 21415/2007, 25688/2006, 16885/2003).

2) La Corte di cassazione definisce "ultronea" la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo nella parte in cui veniva eccepita la necessaria preventiva rettifica del reddito dei soci mediante accertamento sintetico, dal momento che "la fattispecie in esame riguarda unicamente il reddito societario ed i fatti che hanno dato vita alla presunzione sono strettamente inerenti alla gestione societaria".


Fonte: Agenzia Entrate - Maurizio Giambrone

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