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Il Commercialista in Rete ha detto... 2/1/08 11:51

NORME IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2001






CUMULO PENSIONE - REDDITI DA LAVORO

Art. 15 Regolamento INPGI
Decorrenza 1° gennaio 2001

Il lungo iter riguardante il massimale del cumulo pensione-redditi da lavoro è finalmente concluso. Il 28 aprile 2005, infatti, i Ministeri vigilanti hanno approvato definitivamente la delibera dell'Inpgi che fissa il limite annuo di cumulabilità a 7.747 euro con effetto retroattivo al gennaio 2001. All'1/1/2006 tale limite è comunque salito, per effetto della perequazione annua, a 8.662,45 euro.

Queste le possibilità di cumulo in vigore (con effetto retroattivo) dal 1° gennaio 2001.

1) TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA (ottenibile ad almeno 65 anni di età per gli uomini e a 60 per le donne) o titolari di pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi: totale cumulabilità con redditi da lavoro, autonomo o dipendente;

2) TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA (all'1/1/2006 ottenibile con almeno 64 anni di età e almeno 30 anni di contributi Inpgi) : cumulabilità, per lavoro dipendente ed autonomo, con i seguenti limiti : anno 2001, fino a 7.746 euro ; anno 2002, fino a 7.956,02 euro; anno 2003, fino a 8.146,96 euro; anno 2004, fino a euro 8.350,64; anno 2005, fino a euro 8.517,65; anno 2006, fino a euro 8.662,45, anno 2007 fino a euro 8.835,70. L'eventuale eccedenza di reddito è decurtabile fino a raggiungere il 50% della pensione;

3) TITOLARI DI PENSIONE DI ANZIANITA' CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI, O PENSIONATI IN BASE ALLA LEGGE 416/81: incumulabilità totale per i redditi da lavoro dipendente. Per i redditi da lavoro autonomo è prevista invece la possibilità di cumulare fino ai seguenti tetti: anno 2001, fino a 7.746 euro ; anno 2002, fino a 7.956,02 euro; anno 2003, fino a 8.146,96 euro; anno 2004, fino a euro 8.350,64; anno 2005, fino a euro 8.517,65; anno 2006, fino a euro 8.662,45, anno 2007 fino a euro 8.835,70. L'eventuale eccedenza di reddito è decurtabile fino a raggiungere il 50% della pensione;

I pensionati di cui ai punti 2) e 3) allorché matureranno l'età prevista per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) potranno cumulare totalmente con la pensione eventuali redditi da lavoro, autonomo o dipendente.

Da sottolineare che il nuovo regime di cumulabilità è più vantaggioso del precedente.

In base alla vecchia normativa, infatti, qualora il reddito annuo del giornalista pensionato avesse superato, anche di pochi centesimi, il livello della cifra cumulabile (5.508,24 euro, pari al minimo pensionistico Inps valido per il 2006) il reddito sarebbe stato completamente assorbito fino ad un massimo del 50% della pensione.

La nuova normativa, invece, stabilisce che fino al massimale (che per il 2006 è pari a 8.662,45 euro) il reddito sia comunque cumulabile e che soltanto l'eventuale eccedenza sia decurtabile dalla pensione fino ad un massimo del 50% della stessa.


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Di seguito sono elencate le varie tipologie di pensione. Cliccando sul singolo tipo di pensione è possibile visualizzare, nel dettaglio, la nuova normativa applicabile

TIPOLOGIA DI PENSIONE NORMATIVA DAL 1.1.2001 (1)
VECCHIAIA Lavoro dipendente e autonomo: totale cumulabilità
VECCHIAIA ANTICIPATA Lavoro dipendente e autonomo: cumulabilita' fino a Euro 7.746,00 *; l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione
ANZIANITA' CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE Lavoro dipendente e autonomo: totale cumulabilità
ANZIANITA' Lavoro dipendente: totale incumulabilità

Lavoro autonomo: cumulabilita' fino a Euro 7.746,85 *; l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione
PREPENSIONAMENTI L. 416/81 Lavoro dipendente: totale incumulabilità

Lavoro autonomo: cumulabilita' fino a Euro 7.746,85 *; l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione
INVALIDITA'
Lavoro dipendente:

A. di natura giornalistica: Totalmente incumulabile, sospensione della pensione.
B. di natura non giornalistica: cumulabilità fino a Euro 7.746,85 *l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione

Lavoro autonomo: cumulabilita' fino a Euro 7.746,85 *; l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione.

ATTENZIONE !!!
Agli iscritti che alla data del 31.12.1994 risultavano già pensionati, ovvero, avevano maturato il diritto a pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata o anzianità continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni vigenti fino a tale data.

1. Le pensioni di anzianità liquidate con meno di 40 anni, di vecchiaia anticipata, i prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81 e le invalidità (tranne il lavoro giornalistico), agli effetti del cumulo, sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l'età prevista per le pensioni di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne).

*per l'anno 2001 Euro 7.746,00, per l'anno 2002 Euro 7.956,02, per l'anno 2003 Euro 8.146,96, per l'anno 2004 Euro 8350,64, per l'anno 2005 Euro 8.517,65, per l'anno 2006 Euro 8.662,45, per l'anno 2007 fino a euro 8.835,70.



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PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia è quella che si ottiene - con almeno 20 anni di contribuzione - al raggiungimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° per le donne.

I titolari di pensione di vecchiaia possono cumulare interamente la pensione con i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo e/o dipendente.



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PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
La pensione di vecchiaia anticipata è quella che si ottiene - con almeno 30 anni di contribuzione Inpgi - al raggiungimento del 64° anno di età.
(fino al 30/06/2007)

I titolari di trattamento di vecchiaia anticipata possono cumulare la pensione con redditi derivanti da attività dipendente o autonoma fino al limite massimo - per il 2006 - di 8.517,65 euro.
L'importo di reddito autonomo o dipendente che superi tale tetto comporta la decurtazione della pensione, fino al limite massimo pari al 50 per cento della pensione stessa.

L'importo massimo di reddito da lavoro (dipendente o autonomo) che il pensionato può percepire senza subire decurtazioni della pensione non è fisso, ma viene aggiornato ogni anno in relazione all'adeguamento degli indici ISTAT.

Dal momento che la nuova normativa è entrata in vigore (con effetto retroattivo) dal 1° gennaio 2001 è utile conoscere anche l'importo del tetto massimo cumulabile per gli anni passati.
Tale importo, nel 2001, era pari a 7.746,00 euro; nel 2002, invece, era pari a 7.956,01 euro, nel 2003 era pari a 8.146,96, nel 2004 era pari a 8.350,64, nel 2005 era pari a 8.517,65, nel 2006 è pari a 8.662,45, nel 2007 è pari a euro 8.835,70.

I titolari di pensione di vecchiaia anticipata, al raggiungimento del 65° anno di età potranno cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro, autonomo e dipendente.


Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo dovranno pervenire in via presuntiva all'inizio dell'anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico ex 740) per lo stesso anno. Per la mancata comunicazione sono previste sanzioni pari all'importo di un anno di pensione, da recuperarsi, senza alcun limite di importo, sui futuri ratei dovuti.




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PENSIONE DI ANZIANITÀ - liquidata con almeno 40 anni di contributi
Questo tipo di pensione si può ottenere con almeno 40 anni di contributi accreditati, a prescindere dall'età anagrafica

I titolari di pensione di anzianità liquidata con almeno 40 anni di contributi possono cumulare interamente la pensione con i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo e/o dipendente.



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PENSIONE DI ANZIANITÀ - liquidata con meno di 40 anni di contributi
La pensione di anzianità può essere ottenuta attraverso due possibilità :

- con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età;

- con almeno 39 anni di contributi (per il 2006) a prescindere dall'età anagrafica.

La normativa sul cumulo illustrata in questa pagina riguarda tutti coloro che, a prescindere dall'età anagrafica, abbiano ottenuto la pensione con un requisito contributivo compreso tra 35 e 39 anni e 11 mesi (in altre parole, con almeno 35 anni di contributi ma con meno di 40).

Coloro che hanno ottenuto la pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi non possono percepire redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente.
Tale tipo di pensione, infatti, è totalmente incumulabile con i redditi derivanti da lavoro dipendente, pena la sospensione della pensione stessa.

Possono, invece, cumulare la pensione con redditi derivanti da attività autonoma fino al limite massimo - per il 2006 - di 8.662,45 euro.
L'importo di reddito autonomo che superi tale tetto comporta la decurtazione della pensione, fino al limite massimo pari al 50 per cento della pensione stessa.

L'importo massimo di reddito da lavoro autonomo che il pensionato può percepire senza subire decurtazioni della pensione non è fisso, ma viene aggiornato ogni anno in relazione all'adeguamento degli indici ISTAT.

Dal momento che la nuova normativa è entrata in vigore (con effetto retroattivo) dal 1° gennaio 2001 è utile conoscere anche l'importo del tetto massimo cumulabile per gli anni passati.
Tale importo, nel 2001, era pari a 7.746,00 euro; nel 2002, invece, era pari a 7.956,01 euro, nel 2003 era pari a 8.146,96, nel 2004 era pari a 8.350,64, nel 2005 era pari a 8.517,65 e per il 2006 è pari a euro 8.662,45, per il 2007 fino a euro 8.835,70.

I titolari di pensione di anzianità (liquidata con meno di 40 anni di contributi), al raggiungimento del 65° anno di età (se uomini) e del 60° anno di età (se donne) potranno cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro, autonomo e dipendente.


Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo dovranno pervenire in via presuntiva all'inizio dell'anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico ex 740) per lo stesso anno. Per la mancata comunicazione sono previste sanzioni pari all'importo di un anno di pensione, da recuperarsi, senza alcun limite di importo, sui futuri ratei dovuti.



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PREPENSIONAMENTO ART. 37 LEGGE 416/81
Coloro che hanno ottenuto la pensione in applicazione dell'art. 37 della legge 416/81 non possono percepire redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente.
Tale tipo di pensione, infatti, è totalmente incumulabile con i redditi derivanti da lavoro dipendente, pena la sospensione della pensione stessa. Possono, invece, cumulare la pensione con redditi derivanti da attività autonoma fino al limite massimo - per il 2007 fino a euro 8.835,70.
L'importo di reddito autonomo che superi tale tetto comporta la decurtazione della pensione, fino al limite massimo pari al 50 per cento della pensione stessa.

L'importo massimo di reddito da lavoro autonomo che il pensionato può percepire senza subire decurtazioni della pensione non è fisso, ma viene aggiornato ogni anno in relazione all'adeguamento degli indici ISTAT.

Dal momento che la nuova normativa è entrata in vigore (con effetto retroattivo) dal 1° gennaio 2001 è utile conoscere anche l'importo del tetto massimo cumulabile per gli anni passati.
Tale importo, nel 2001, era pari a 7.746,00 euro; nel 2002 era pari a 7.956,01 euro, nel 2003 era pari a 8.146,96, nel 2004 era pari a 8.350,64, nel 2005 era pari a 8.517,65, nel 2006 è pari a 8.662,45, nel 2007 fino e euro 8.835,70.

I titolari di pensione ex legge 416/81, al raggiungimento del 65° anno di età (se uomini) e del 60° anno di età (se donne) potranno cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro, autonomo e dipendente.

Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo dovranno pervenire in via presuntiva all'inizio dell'anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico ex 740) per lo stesso anno. Per la mancata comunicazione sono previste sanzioni pari all'importo di un anno di pensione, da recuperarsi, senza alcun limite di importo, sui futuri ratei dovuti.



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PENSIONE DI INVALIDITÀ
La pensione di invalidità si ottiene - a prescindere dall'età anagrafica - quando sussistono, contemporaneamente, i seguenti tre requisiti:
1) l'iscritto deve essere riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica (tecnicamente si parla di invalidità specifica);
2) deve essere effettivamente cessata l'attività professionale giornalistica;
3) devono risultare versati in favore del giornalista almeno 15 anni di contributi, oppure un minimo di 5 anni, di cui almeno un anno accreditato nell'arco dei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Coloro che sono titolari di una pensione di invalidità non possono percepire redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro giornalistico dipendente.
Tale tipo di pensione, infatti, è totalmente incumulabile con i redditi derivanti da lavoro giornalistico dipendente, pena la sospensione della pensione stessa.

Possono, invece, cumulare la pensione con redditi derivanti da attività dipendente di natura non giornalistica e da attività autonoma fino al limite massimo - per il 2007 fino a euro 8.835,70.
L'importo di reddito che superi tale tetto comporta la decurtazione della pensione, fino al limite massimo pari al 50 per cento della pensione stessa.

L'importo massimo di reddito da lavoro che il pensionato può percepire senza subire decurtazioni della pensione non è fisso, ma viene aggiornato ogni anno in relazione all'adeguamento degli indici ISTAT.

Dal momento che la nuova normativa è entrata in vigore (con effetto retroattivo) dal 1° gennaio 2001 è utile conoscere anche l'importo del tetto massimo cumulabile per gli anni passati.
Tale importo, nel 2001, era pari a 7.746,00 euro; nel 2002, invece, era pari a 7.956,01 euro, nel 2003 era pari a 8.146,96, nel 2004 era pari a 8.350,64, nel 2005 era pari a 8.517,65, nel 2006 è pari a 8.662,45, nell'anno 2007 è pari a euro 8.835,70.

I titolari di pensione di invalidità al raggiungimento del 65° anno di età (se uomini) e del 60° anno di età (se donne) potranno cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro - purchè non giornalistico - sia autonomo che dipendente .


Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo dovranno pervenire in via presuntiva all'inizio dell'anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico ex 740) per lo stesso anno. Per la mancata comunicazione sono previste sanzioni pari all'importo di un anno di pensione, da recuperarsi, senza alcun limite di importo, sui futuri ratei dovuti.


Fonte: INPGI

 
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