Le indicazioni contenute nella circolare dell'agenzia delle Entrate n. 46/E del 19 luglio 2007, in merito alle modalità di erogazione della tariffa incentivante corrisposta dal gestore dei servizi elettrici per la produzione di energia mediante impianti fotovoltaici, trovano applicazione solo per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale del 28 luglio 2005 e non anche per gli impianti incentivati sulla base del "nuovo conto energia" disciplinato dall'ultimo Dm 19 febbraio 2007.

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia, con la circolare n. 66/E del 6 dicembre, in seguito alla segnalazione fatta dall'Autorità per l'energia e per il gas riguardo alle indicazioni contenute al paragrafo 2 della circolare 46. La precisazione non ha tuttavia alcuna rilevanza sul piano fiscale: sono quindi confermate le indicazioni sulla disciplina Iva, Irap e imposte dirette della tariffa incentivante contenute nell'intervento del luglio 2007.

In particolare, al paragrafo 2 della circolare n. 46/E veniva spiegato che "… Gli impianti di potenza fino a 20 kw, possono accedere al c.d. servizio di "scambio sul posto" (anche detto Net Metering), facendone richiesta all'impresa distributrice competente per il territorio ove l'impianto è ubicato o, in alternativa possono cedere al gestore della rete elettrica l'energia prodotta. Nel primo caso, la tariffa incentivante spetta solo in relazione all'energia prodotta e consumata in loco dall'utente, mentre l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete per poter essere successivamente riprelevata dall'utente medesimo in caso di consumi superiori alla produzione. Nel secondo caso, la tariffa spetta per tutta la produzione, anche per l'energia eccedente i consumi dell'utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui l'impianto è collegato ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 387 del 2003".

Tale limitazione è stata tuttavia abolita dal Dm 19 febbraio 2007, che, nel definire condizioni e modalità del nuovo conto energia, non ha previsto un trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono del servizio di "scambio sul posto" rispetto a coloro che optano invece per la cessione dell'energia al gestore della rete. In entrambi i casi, cioè, la tariffa incentivante è riconosciuta su tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia stata consumata o immessa in rete nell'ambito del "net metering".

Le indicazioni contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 46 - spiega ora l'Agenzia - trovano dunque applicazione solo per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e non anche per gli impianti incentivati sulla base dell'ultimo Dm. "Detta precisazione - conclude l'Amministrazione finanziaria - non comporta conseguenze fiscali, pertanto restano fermi i chiarimenti resi con la circolare in esame in ordine al trattamento fiscale della tariffa incentivante".


Fonte: Agenzia Entrate

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