Il diritto al rimborso dell'Iva relativa a beni ammortizzabili acquisiti mediante un contratto di leasing spetta all'impresa concedente, non a quella utilizzatrice. Pertanto, non compete alla società che subentra come utilizzatore in un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un bene immobile strumentale, in quanto la stessa non è concedente né, come utilizzatore, ha esercitato il diritto di riscatto, acquistando la proprietà del bene.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007.

Il documento di prassi prende le mosse da un'istanza di interpello formulata da una società che - acquisito dietro pagamento di un corrispettivo un contratto di leasing relativo a un immobile di categoria catastale D7, divenendone utilizzatore - ritiene di aver diritto al rimborso infrannuale dell'Iva, dal momento che ha "acquistato" un bene ammortizzabile per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti di beni imponibili (ipotesi prevista dall'articolo 38, secondo comma, del Dpr 633/1972).

Di diverso avviso i tecnici dell'Agenzia che, preliminarmente, sottolineano lo spirito della norma: consentire ai contribuenti che investono in beni ammortizzabili di recuperare più velocemente l'Iva pagata per evitare loro un aggravio dell'esposizione finanziaria.

Per quanto riguarda poi i contratti di leasing (in relazione ai quali, tra l'altro, la circolare 2/1990 ha già riconosciuto l'ammissibilità del rimborso dell'imposta afferente i beni acquisiti), la ratio della disposizione è tutelare il concedente, dandogli la possibilità di recuperare l'Iva assolta per l'acquisto (o la costruzione) di un bene oggetto di operazioni imponibili che daranno risultati economici non immediati. E questo anche nel caso in cui l'utilizzatore - secondo il principio di contabilità internazionale Ias n. 17 - abbia trattato il bene come se fosse acquisito in proprietà.

Decisivo, pertanto, per poter riconoscere il diritto al rimborso è l'inquadramento del soggetto come concedente. Nel caso esaminato, però, ciò è da escludere. La società, infatti, ha acquisito il contratto di leasing subentrando nella posizione dell'utilizzatore e, in tale posizione, non ha esercitato il diritto di riscatto che comporterebbe l'acquisizione della proprietà del bene (nell'atto di cessione, si legge che la proprietà del bene resta in capo ad altro soggetto, nei confronti del quale la società si impegna a pagare i canoni previsti).

La conseguenza è che non sussistono i presupposti perché la società "utilizzatrice" possa aver diritto al rimborso infrannuale dell'Iva pagata per l'acquisto del contratto di leasing.

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