Le “Comunità”, enti pubblici locali a struttura associativa istituiti tra i Comuni compresi in ciascun territorio omogeneo nell’ambito della Provincia autonoma di Trento, ai sensi della legge provinciale 3/2006, non sono riconducibili tra i soggetti esclusi dall’Ires in forza dell’articolo 74, comma 1, del Tuir.

E’ la conclusione cui è giunta l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 386/E del 20 dicembre.

L’Amministrazione finanziaria ha preso le mosse dall’analisi della citata norma, la quale prevede l’esclusione dalla soggettività passiva ai fini dell’Ires per taluni enti espressamente elencati.

In particolare, non sono soggetti all’imposta gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo) anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province e le Regioni.

La risoluzione, richiamando precedenti documenti di prassi, ha precisato che l’elencazione recata dall’articolo 74, comma 1, del Tuir, ha carattere tassativo e, come tale, preclude ogni interpretazione di tipo estensivo, con la conseguenza che non rientrano nell’ambito applicativo del beneficio gli enti diversi da quelli espressamente individuati dalla disposizione.

Di conseguenza, possono godere dell’esclusione soltanto i soggetti esattamente identificabili con gli enti espressamente elencati dalla norma.

Ciò posto, l’agenzia delle Entrate ha verificato la riconducibilità degli enti oggetto del quesito (le Comunità istituite nella Provincia autonoma di Trento) tra i soggetti di cui al più volte citato articolo 74, comma 1, del Tuir, analizzando le loro caratteristiche alla luce delle disposizioni recate dalla legge istitutiva degli stessi.

Ai sensi della legge provinciale 3/2006, le Comunità costituiscono enti pubblici dei quali fanno parte i Comuni appartenenti al medesimo “territorio” (individuato secondo criteri di omogeneità culturale, storica, sociale, economica eccetera, e di contiguità territoriale), per l’esercizio di funzioni, compiti, e servizi e per l’espletamento, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni dalla stessa legge provinciale.

In particolare, nella stessa legge provinciale è elencato un ampio novero di materie nell’ambito delle quali sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative, con l’obbligo di esercizio associato mediante la comunità.

Fra tali materie rientrano l’assistenza e l’edilizia scolastica, relativa alle strutture del primo ciclo di istruzione, l’edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, l’urbanistica, le infrastrutture d’interesse locale a carattere sovracomunale, i servizi pubblici di interesse locale (tra cui i servizi acquedotto, fognatura e depurazione, ciclo dei rifiuti, trasporto locale, distribuzione dell’energia), nonché le funzioni di programmazione socio-economica dello sviluppo demandate alle comunità montane dalla legge 1102/1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).

Dall’analisi della normativa provinciale richiamata, la risoluzione ha messo in evidenza che le Comunità in argomento si presentano come soggetti di nuova istituzione – la cui creazione si colloca nell’ambito di una più vasta ottica di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, diretta a realizzare, in generale, la salvaguardia e la valorizzazione degli interessi delle popolazioni insediate nel territorio della Provincia autonoma di Trento – che, anche in presenza di funzioni e compiti inquadrabili tra quelli caratteristici di altri enti preesistenti, non si identificano perfettamente con questi ultimi.

Da qui, la non riconducibilità delle Comunità in questione tra gli enti elencati dall’articolo 74, comma 1, del Tuir.

L’Agenzia ha richiamato, in proposito, un parere della terza sezione del Consiglio di Stato (n. 224/89) reso in relazione a un quesito formulato dall’Amministrazione finanziaria, in merito alla portata dell’originaria disposizione recata dall’articolo 88 (ora 74), comma 1, del Tuir. L’organo consultivo, consapevole della rapida mutazione che caratterizza l’ordinamento statale nonché del processo di trasformazione degli enti pubblici, evidenziava l’esigenza di un intervento del legislatore che, al fine di garantire certezza e trasparenza nell’applicazione del beneficio in argomento, provvedesse a integrare o innovare le figure soggettive esistenti, indicando con precisione i soggetti non tassabili.

Fonte: Agenzia Entrate - Francesco Dionisi

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