I contributi versati dall'impresa a un Fondo per la stipula di contratti assicurativi finalizzati a garantire ai lavoratori affiliati prestazioni di assistenza necessarie in caso di non autosufficienza concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Gli stessi contributi sono detraibili da ciascun lavoratore nella misura del 19% su un tetto massimo di spesa pari a 1.291,14 euro.

Queste le conclusioni cui giunge la risoluzione n. 391/E del 21 dicembre, con la quale l'agenzia delle Entrate è chiamata a individuare il trattamento fiscale dei contributi, a carico del datore di lavoro, versati a un Fondo unico nazionale istituito per garantire a tutti i dipendenti "assistenza a lungo termine", ossia una copertura assicurativa contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a causa di malattie o infortuni.

L'analisi dello statuto del Fondo consente ai tecnici dell'Amministrazione, in via preliminare, di riscontrare nelle polizze in esame le caratteristiche richieste dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2000 perché un contratto di assicurazione rientri tra quelli per i quali è consentita la detrazione Irpef del 19% dei relativi premi (articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir). In particolare, se la polizza è stipulata nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, la prestazione deve consistere nell'erogazione di una rendita vitalizia o temporanea, convertibile in capitale a determinate condizioni; per i contratti stipulati invece nell'ambito del ramo malattia, la copertura assicurativa deve garantire il risarcimento dei costi di assistenza o una prestazione in natura.

Non c'è dubbio – sostiene il documento di prassi – che i contratti in questione sono stipulati per offrire un beneficio ai lavoratori, per i quali, dunque, l'importo dei relativi contributi versati dall'impresa rappresenta un fringe benefit che concorre alla formazione del reddito (articolo 51, comma 1, Tuir), sempre che gli stessi, sommati al valore di eventuali altri beni e servizi in natura concessi, superino il tetto di 258,23 euro nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, Tuir).

Per quanto riguarda invece la detraibilità degli stessi da parte dei singoli lavoratori, l'Agenzia esprime parere favorevole, non ravvisando differenze tra il contratto stipulato dal singolo lavoratore (o collettivamente dal datore di lavoro) e quello sottoscritto dal Fondo appositamente istituito, che rappresenta, quindi, semplicemente uno strumento organizzativo per la stipula delle polizze. Ciascun dipendente avrà pertanto diritto alla detrazione Irpef del 19% dei contributi versati dal datore di lavoro al Fondo e concorrenti alla formazione del reddito. Andrà calcolata sul limite massimo - previsto dal Tuir - di 1.291,14 euro, tenendo conto anche dei premi relativi ad altre eventuali assicurazioni detraibili.

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