Entro fine anno, coloro che nel 2006 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e una imposta netta pari a zero, riceveranno un bonus di 150 euro, quale rimborso forfetario, così come previsto dal Dl n. 159/2007. La norma distribuisce parte delle maggiori entrate tributarie come misura fiscale di sostegno al reddito. Il beneficio per i contribuenti a basso reddito sarà maggiorato di un ulteriore importo di 150 euro per ciascun familiare a carico.

Beneficiari

Potranno usufruire della detrazione fiscale i soggetti residenti in Italia, non fiscalmente a carico di altri, che nell'anno 2006 hanno percepito un reddito complessivo - inferiore a 50mila euro - per il quale il calcolo dell'imposta netta risulti pari a zero e i pensionati che hanno percepito una pensione non superiore a 7.500 euro e hanno dichiarato redditi immobiliari relativi a terreni non superiori a 185,92 euro e reddito relativo all'abitazione principale. In particolare, il bonus riguarda:

redditi di lavoro dipendente

redditi di pensione

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, cioè

compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

remunerazioni dei sacerdoti

compensi per lavori socialmente utili

assegni periodici corrisposti al coniuge

redditi di lavoro autonomo

redditi d'impresa e d'impresa minore, anche se conseguiti in forma di partecipazione

redditi diversi, quali

redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente.

Erogazione del bonus

La detrazione fiscale sarà rilasciata automaticamente dal sostituto d'imposta entro il corrente mese di dicembre e sarà riportata nel Cud 2008. Nel caso questi non sia in possesso dei dati reddituali del 2006, perchè datore di lavoro diverso, l'erogazione è subordinata da una specifica richiesta - all'attuale sostituto d'imposta - da parte del contribuente in cui deve dichiarare per iscritto:

che l'imposta netta era pari a zero

che ha presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che era esonerato da tale adempimento

i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico nel 2006 e per i quali si richiede il beneficio

la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico di cui ha eventualmente fruito nel 2006.

In caso di assenza dei requisiti necessari alla fruizione del bonus, il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta "di non averne diritto", entro la data in cui si effettua il conguaglio dei redditi 2008, ovvero la fine di febbraio 2009. In questo caso, il recupero avverrà mediante trattenuta dal reddito nel corso dell'anno o in sede di conguaglio 2008. Oppure, la restituzione può avvenire attraverso la dichiarazione dei redditi o, in caso di esonero dalla presentazione della stessa, mediante versamento con il modello F24.

I contribuenti diversi dai pensionati e dai lavoratori dipendenti, o comunque coloro che non abbiano ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta, possono usufruirne in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2007.

I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, invece, possono richiedere il beneficio mediante la presentazione di una istanza utilizzando un apposito modello che sarà reso disponibile a tal fine dall'agenzia delle Entrate.

Fonte: Agenzia Entrate - Sonia Angeli

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