Il termine quinquennale, previsto per poter beneficiare delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applica anche alle ipotesi in cui l’acquisto dei fondi agricoli sia avvenuto prima del 30 giugno 1996, ma a condizione che il successivo atto di rivendita, dal quale dipende l’eventuale decadenza dal beneficio, sia stato posto in essere a partire dal 30 giugno 2001. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

(circolare n. 63/e del 26 novembre 2007 )

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