Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione della legge n.

248 del 2006 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante premette che:

a) la "ALFA SAS" con sede legale in … è stata dichiarata fallita dal tribunale di… in data

1998 con sentenza n. … R.F.;

b) la suddetta società, avente ad oggetto la costruzione e vendita di immobili, aveva venduto

in data ..1997 alla società "BETA" la proprietà di un terreno con entrostante fabbricato in

corso di costruzione ubicato in …;

c) a seguito del fallimento, la curatela provvedeva a promuovere azione revocatoria ex art.

67 L.F. in relazione alla vendita dell'immobile, stante la sproporzione fra valore di mercato

e prezzo concordato dalle parti;

d) con sentenza n. ….2005, passata in giudicato, il Tribunale di … revocava la vendita;

e) la curatela deve procedere alla vendita all'incanto ex art. 108 L.F. di due appartamenti di

civile abitazione, facenti parte del fabbricato su indicato, non abitabili per interruzione dei

lavori, ma iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

L'istante chiede di conoscere quale sia il trattamento tributario della vendita all'incanto degli

immobili ed, in particolare, l'assoggettabilità dell'operazione ad IVA o ad imposta di

registro, oltre all'individuazione del soggetto tenuto all'eventuale emissione della fattura,

posto che la società acquirente "BETA SAS "risulta cancellata dal Registro delle Imprese in

data …(non si ha notizia se abbia anche estinto la partita IVA), nonostante vi fosse ancora

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

in corso la causa di revocatoria e senza che sussista alcun atto di vendita od assegnazione

degli appartamenti sopradescritti a soci o a terzi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che la proprietà dei due appartamenti sia della società "BETA SAS ",

tra l'altro cancellata dal Registro delle Imprese in data ….2004 e di cui non si ha notizia se

abbia anche estinto la partita Iva. Ciò in quanto l'azione revocatoria rende inefficace l'atto di

vendita, ma solo come garanzia della massa dei creditori (e non come effettivo

ritrasferimento del bene in capo al venditore, poi fallito) che possono, attraverso la vendita

forzata, realizzare il loro credito. Da ciò consegue che:

a) considerato l'oggetto sociale della società "BETA SAS "titolare del diritto di proprietà

degli appartamenti, con l'aggiudicazione degli stessi a seguito di vendita all'incanto,

l'operazione risulterà assoggettata ad IVA, alla luce del decreto legge n. 223 del 4 luglio

2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, e non potrà essere esente ex art. 10

punto 8-bis) del D.P.R. n. 633/72, per cui risulterà applicabile l'imposta di registro in misura

fissa. L'aliquota IVA applicabile dovrà essere determinata all'atto dell'aggiudicazione,

tenendo conto delle agevolazioni prima casa che eventualmente spettano all'aggiudicatario;

b) il soggetto tenuto all'emissione della fattura deve essere individuato nella società "BETA

SAS " quale proprietaria dell'immobile: nel caso di partita IVA attiva, la fattura potrebbe

essere emessa dalla curatela in nome e per conto della società e trasmessa al legale

rappresentante, insieme alla somma versata dall'aggiudicatario a titolo di IVA, oppure al

versamento di tale somma potrebbe provvedere il curatore istante con F24 intestato alla

predetta società. Nel caso di partita IVA inattiva, l'istante non sa prospettare nessuna

soluzione interpretativa, salvo considerare l'azione revocatoria quale ritrasferimento della

proprietà dell'immobile nella massa fallimentare con conseguenti obblighi tributari in capo

alla curatela.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si osserva preliminarmente che l’azione revocatoria fallimentare è rivolta a recuperare il

bene oggetto dell’atto revocato alla garanzia patrimoniale dei creditori. Infatti, essa

determina l’assoggettamento del bene all’azione esecutiva concorsuale, senza alcuna

incidenza sulla validità della convenzione negoziale revocata, e senza nessuna

riacquisizione della proprietà del bene al patrimonio del fallito (Cass. Civ. sez. I, n. 11564,

del 20 novembre 1997).

Il soggetto che, per effetto della revoca, ha restituito quanto aveva ricevuto ha diritto, a sua

volta, alla restituzione di quanto pagato al fallito a titolo di corrispettivo, ed è ammesso al

passivo fallimentare per il suo corrispondente credito, che è considerato concorsuale e non

di massa.

In base alle informazioni fornite dall'istante, risulta che la società acquirente, la “BETA

s.a.s. ” (proprietaria dell’immobile), ha cessato la propria attività, con la cancellazione dal

Registro delle Imprese, nonostante fosse ancora in corso l'azione revocatoria e senza che

sussista alcun atto di vendita o assegnazione degli appartamenti sopradescritti a soci o a

terzi.

Orbene, la cancellazione della società dal suddetto registro non ne determina l'estinzione,

finché non sia compiuta l'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Tale

assunto è confortato da una costante giurisprudenza; fra le altre si richiama la sentenza della

Cassazione civile, sezione lavoro, del 1° luglio 2000, n. 8842, secondo cui "l'atto formale di

cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne

determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo

alla società stessa (...)". Pertanto, se la società "BETA s.a.s." risulta intestataria di uno o più

immobili essa va considerata esistente.

Tutto ciò premesso, si rileva che con circolare 17 gennaio 1974, n. 6, sono stati indicati i

principali adempimenti per le cessioni di beni compresi in procedure fallimentari. E’ stato

chiarito che il curatore fallimentare il quale, nell'adempimento degli obblighi ad esso

derivanti dalle proprie funzioni, effettua cessioni di beni il cui possesso è stato trasferito

all'ufficio fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento viene, in sostanza, a

sostituirsi a tutti gli effetti al soggetto d'imposta ed è tenuto all'osservanza degli obblighi

sanciti dal d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, per le cessioni di cui trattasi, il curatore deve emettere fattura ai sensi

dell'articolo 21 del citato decreto.

Inoltre, con la risoluzione 16 maggio 2006, n. 62, la scrivente ha fornito indicazioni in

merito agli obblighi di fatturazione e versamento IVA del professionista delegato al

compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c., nell'ambito della

procedura di espropriazione immobiliare di cui agli articoli 555 e seguenti c.p.c.. Non

diversa sembra essere la posizione del curatore fallimentare nei confronti del terzo che ha

subito l’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare. Anche in questo caso, in

occasione della vendita all’incanto del cespite oggetto dell’atto revocato, da effettuarsi

secondo le modalità descritte dall’art. 108 della legge fallimentare, la soggettività passiva

d’imposta fa capo al terzo che ha subito l’azione revocatoria, ma deve ritenersi limitata sotto

il profilo degli adempimenti che discendono, con particolare riguardo agli obblighi di

fatturazione e versamento del tributo, accentrati nell’ambito dell’amministrazione del

fallimento.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il curatore fallimentare è obbligato ad emettere

fattura in nome e per conto della "BETA s.a.s." e a versare l'IVA incassata

all'Amministrazione finanziaria. Il curatore provvederà, poi, a consegnare o spedire un

esemplare della fattura medesima al liquidatore della "BETA s.a.s." o, in mancanza, ai suoi

soci, dandone, altresì, comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne il trattamento tributario della vendita all'incanto degli immobili e, in

particolare, in merito all'assoggettabilità dell'operazione all'IVA o all'imposta di registro in

misura proporzionale, si osserva quanto segue.

Com'è noto, l'articolo 35, commi da 8 a 10 sexies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto una nuova

disciplina della imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, prevedendo un

generalizzato regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti di tutte

le tipologie di fabbricati, sia pure con qualche eccezione. Un'eccezione riguarda i fabbricati

ad uso abitativo ceduti dall'impresa costruttrice o dall'impresa che ha eseguito sul

fabbricato, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione, a condizione che

la cessione avvenga entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento

di ristrutturazione. Nell'istanza di interpello viene specificato che sugli immobili in

questione la società "BETA s.a.s." ha iniziato lavori di costruzione - rectius: ha continuato

quelli iniziati dal primo cedente - ma che tali lavori non sono stati mai ultimati, con la

conseguenza che gli immobili non sono abitabili. Essi, tuttavia, tenuto conto della loro

classificazione catastale (i due appartamenti per i quali si vuol procedere alla vendita

all'incanto sono definiti di civile abitazione), sono da inquadrarsi fra i fabbricati ad uso

abitativo. Come precisato con la circolare 1 marzo 2007, n. 12, con riguardo al trattamento

fiscale da applicare alla cessione di un fabbricato non ultimato, occorre tener conto che

l'articolo 10, nn. 8-bis) e 8-ter), del DPR n. 633 del 1972, nell'individuare il regime IVA

applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati "non

ultimati", diversamente da quanto espressamente previsto in altri ambiti normativi (come, ad

esempio, il n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 e il n. 127-

undecies) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo DPR). Da ciò discende che la

cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento

anteriore alla data di ultimazione del medesimo è esclusa dall'ambito applicativo dei

richiamati nn. 8-bis) e 8-ter) dell'articolo 10 del DPR n. 633del 1972, trattandosi di un bene

ancora nel circuito produttivo la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata

ad IVA.

Con la richiamata circolare è stato, altresì, precisato che nell'eventualita' in cui la cessione

abbia ad oggetto un fabbricato "non ultimato" per il quale sussistano i requisiti "prima casa"

rimane ferma l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al n. 21) della Tabella A, parte II,

allegata al DPR n. 633 del 1972, ovvero l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al n.

127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo DPR, ove ne sussistano tutti i

presupposti di legge.

Nel caso di specie, poichè dall'istanza di interpello risulta che la società "BETA s.a.s." ha

compiuto sui fabbricati oggetto di cessione lavori di costruzione interrotti e mai ultimati, la

scrivente è dell'avviso che l'operazione sia esclusa dall'ambito applicativo del richiamato

articolo 10, nn. 8-bis) e 8-ter), del DPR n. 633 del 1972 e debba, dunque, essere assoggettata

ad IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ferma

restando l'applicazione delle predette agevolazioni al ricorrere dei requisiti di legge.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla

Direzione Regionale ….., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma1, ultimo

periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.

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