La normativa delle società di comodo abbraccia anche quelle agricole. Queste ultime, infatti, non godono di alcuna causa di esclusione o disapplicazione automatica della disciplina. Il chiarimento è arrivato con la circolare n. 50/E del 1° ottobre, con cui l’Agenzia delle Entrate effettua una panoramica sulle disposizioni che hanno aperto le porte della determinazione catastale del reddito alle società di persone, alle srl e alle cooperative che svolgono in via esclusiva attività agricola.

A chi la scelta
L’opzione per la determinazione del reddito secondo le regole dettate dall’articolo 32 del Tuir è stata concessa – dalla Finanziaria 2007 - alle società agricole in nome collettivo, alle società agricole in accomandita semplice, alle società agricole a responsabilità limitata e alle società agricole cooperative. L’aggettivo “agricole” non è posto “a memoria” dell’attività svolta. L’indicazione nella ragione/denominazione sociale è, infatti, requisito imprescindibile perché la compagine – non è una ripetizione – possa qualificarsi come “agricola”. Ma non basta: l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio “esclusivo” delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile, vale a dire coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Chiaramente, la circostanza non deve rimanere solo sulla carta; l’esercizio esclusivo delle attività ex articolo 2135 cc deve, cioè, trovare riscontro nella realtà.

A proposito dell’esclusività, la circolare ha precisato che tale carattere non viene meno nel caso la società ponga in essere altre attività che siano, però, strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale (ad esempio, l’acquisto o l’affitto di terreni rustici per ampliare l’attività o l’accensione di un finanziamento per acquistare un trattore).
L’esclusività, invece, non si riscontra più con il possesso di partecipazioni in altre società, a meno che, contemporaneamente:
•la partecipata sia anch’essa una società agricola
•i dividendi derivanti dal possesso delle partecipazioni siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole.

Come esercitarla
L’opzione per la tassazione catastale - per esercitare la quale occorre possedere i requisiti descritti nel precedente paragrafo fin dall’inizio del periodo d’imposta – si attiva con la prima dichiarazione da presentare (Iva o dei redditi). Con Iva 2011 o Unico dello stesso anno si potrà, quindi, comunicare l’opzione per i redditi prodotti dal 1° gennaio 2010 (chiaramente, si ripete, possedendone i requisiti).

La scelta vincola la società per un triennio, trascorso il quale rileveranno i “comportamenti concludenti” (l’opzione continua a produrre effetti, di anno in anno, a meno che la società non ritorni alla determinazione ordinaria del reddito).

L’opzione perde efficacia già dal periodo d’imposta in cui le società perdono i requisiti prescritti.

Reddito catastale… d’impresa
Il reddito determinato catastalmente resta pur sempre “d’impresa”. La prima conseguenza è che le società agricole devono continuare a tenere la contabilità secondo il regime precedentemente seguito (ordinario, semplificato).

L’esercizio dell’opzione determina, in un certo senso, un percorso parallelo per attività e passività, per le quali occorre continuare ad applicare le regole del Testo unico. In sostanza, il loro valore fiscale “evolve” (per effetto, ad esempio, degli ammortamenti che vanno avanti) ma non produce effetti sulla determinazione del reddito. Alla fine del periodo di validità dell’opzione, i valori fiscali saranno assunti per l’importo che risulta in quell’esercizio (per effetto anche degli ammortamenti che sono nel frattempo andati avanti). Da qui la necessità di evidenziare in dichiarazione dei redditi, anche in costanza dell’opzione, il valore fiscale di attività e passività.

Regole ad hoc sono dettate per le cessioni di beni strumentali, mobili e immobili, avvenute in regime di “reddito catastale”.
I primi producono plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti solo se acquistati prima dell’esercizio dell’opzione (corrispettivo - valore fiscale ante opzione). I beni immobili, invece, danno vita a componenti da tassare o dedurre sempre e comunque. Per questo motivo, ne riducono il valore fiscale tutti gli ammortamenti calcolati. Anche quelli operati nel periodo di validità dell’opzione.

Una notazione. Come prevede lo stesso regolamento attuativo (decreto Mef/ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 213/2007) “I componenti positivi e negativi relativi alle attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che consentono o dispongono il rinvio, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito d’impresa”. La quota, quindi, ad esempio, di una plusvalenza frazionata prima di esercitare l’opzione si somma al reddito determinato catastalmente.
La regola può dar vita anche a perdite d’esercizio, quando a dover esser aggiunti al risultato catastale sono componenti negativi (ad esempio, spese di pubblicità per cui si sia scelta la deduzione in 5 anni). Circostanza questa che spinge a considerare le eventuali perdite che si formano nei periodi di efficacia dell’opzione riportabili secondo le ordinarie regole dell’articolo 84 del Tuir.

Società agricola “di comodo”
Come anticipato, le società agricole sono chiamate ad “affrontare” il test di operatività. Per quante non lo superassero resta, ovviamente, aperta la strada dell’interpello disapplicativo, con il quale possono essere fatte valere motivazioni, oggettive e documentate, alla base della “bocciatura”.

L’Agenzia ha chiarito che con l’interpello può esser chiesta la disapplicazione dall’obbligo di dichiarare il “reddito minimo”, facendo valere la circostanza per cui l’esercizio dell’opzione determina un risultato più basso. In tale caso, però, anche se l’istanza venisse accolta, resterebbe fermo l’assoggettamento alla determinazione del reddito minimo Irap e alle limitazione stabilite ai fini Iva.


Fonte: Agenzia Entrate

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