Nel caso in cui una società, identificata ai fini IVA in Italia, ceda beni ad un soggetto passivo identificato in altro Stato membro, che chiede di consegnare i beni direttamente al proprio cliente (identificato in un Stato membro diverso), per poter qualificare la cessione come non imponibile ai sensi dell'art. 41, D.L. n. 331/1993, è necessario che il passaggio di proprietà dal primo a secondo operatore avvenga all'atto dell'invio dei beni al destinatario finale. Quando il passaggio di proprietà non si realizza all'atto della spedizione dei beni, l'operazione non è configurabile come cessione intracomunitaria in partenza dall'Italia.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 15/02/2008, n. 49/E)
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