Con riferimento ai servizi prestati a soggetti passivi, la regola generale relativa al luogo delle prestazioni di servizi si basa sul luogo in cui è stabilito il destinatario (e non su quello in cui è stabilito il prestatore); per quanto riguarda, invece, i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, la regola generale rimane quella secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.
(Direttiva Consiglio CE 12/02/2008, n. 2008/8/CE, G.U.U.E. 20/02/2008, n. L44)
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» IVA. Luogo delle prestazioni di servizi: regole generali e deroghe specifiche.
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