La normativa comunitaria (art. 15, punto 2, della VI direttiva n. 77/388/CEE) non osta all'esenzione - ad opera di uno Stato membro - dall'IVA relativa a una cessione di beni all'esportazione al di fuori della Comunità quando non sono soddisfatte le condizioni per tale esenzione, ma il soggetto passivo non poteva rendersene conto, anche usando tutta la diligenza di un commerciante avveduto, a seguito della falsificazione della prova dell'esportazione presentata dall'acquirente.

(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. IV, 21/02/2008, n. C-271/06)

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