La questione al centro della controversia esaminata dai togati comunitari verte sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per la precisione del calcolo del pro rata di detrazione, a prestazioni di servizi alla persona rese a pazienti ospiti di una struttura residenziale per non autosufficienti.

La causa principale
La società ricorrente rivendica che le somme versate dalla cassa di assicurazione malattia a titolo di “forfait cure” vengano considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva e, quindi, non contemplate nel computo di determinazione del pro rata di detrazione dell’imposta. Di conseguenza veniva presentata una dichiarazione in rettifica dell’imposta detraibile con conseguente richiesta di un rimborso fiscale. L’Amministrazione finanziaria respingeva tale domanda di rimborso dando motivo alla società ricorrente di adire il tribunale amministrativo che, a sua volta, respingeva il ricorso presentato facendo appello dinanzi ai giudici della Corte amministrativa di appello. Anche in tale grado di giudizio, la società ricorrente confermava la sua posizione facendo riferimento al contrasto della normativa nazionale con le disposizioni comunitarie di cui alla sesta direttiva e alla direttiva Iva. E ancora, le modalità di calcolo del “forfait cure”, sottolinea la società, non permetterebbero di qualificare le cure in oggetto come “sovvenzione direttamente connessa al prezzo” delle prestazioni di cure dispensate dalla cassa nazionale alle persone ospiti della struttura ospedaliera. Per suo conto, l’Amministrazione fiscale ribadiva come il “forfait cure” in questione debba considerarsi come un sistema di tariffazione da determinare sulla base delle necessità di cure che non preclude la possibilità di qualificare le stesse come prestazioni a titolo oneroso, prestazioni che avrebbero un nesso diretto e immediato con il versamento del “forfait cure” stesso.

La questione pregiudiziale
I togati europei sono chiamati a pronunciarsi se alla luce dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 73 della direttiva Iva, il “forfai cure” versato dalle casse assicurazione malattia, per prestazioni di servizi a persone non autosufficienti, possano essere considerate come una sovvenzione connessa direttamente al prezzo delle prestazioni di cure fornite ai residenti ed in quanto tali rientrare nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Le osservazioni dei giudici europei
Dall’esame della decisione di rinvio del giudice nazionale i togati europei hanno appurato che la richiesta in oggetto sia volta a stabilire se un versamento forfettario, quale corrispettivo di prestazioni di cure a titolo oneroso sostenute dalla struttura ospedaliera, attraverso la cassa nazionale di assicurazione malattia, a favore dei propri degenti, rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. La disciplina Iva, con particolare riferimento all’articolo 2 della sesta direttiva, stabilisce come qualsiasi prestazione a titolo oneroso risulta imponibile soltanto quando la stessa intervenga tra prestatore e beneficiario vi sia uno scambio di reciproche prestazioni. Il prestatore in cambio del servizio reso ottiene in cambio un controvalore dalla parte che riceve la prestazione. Nello specifico, la Corte ha già in passato ribadito come la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita comunque da tutto ciò che viene ricevuto quale corrispettivo di scambio. Questo è quanto appunto emerso in passato dal giudizio reso sulle sovvenzioni direttamente collegate al prezzo di un operazione imponibile alla luce dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della seta direttiva. Volendo puntualizzare non soltanto una prestazione è a titolo oneroso, nel caso di corrispettivo versato direttamente dal destinatario della prestazione stessa, ma altresì nel caso in cui tale corrispettivo venga versato da un terzo. Tale situazione è proprio quella di cui alla fattispecie principale, dove è proprio un soggetto terzo, la cassa nazionale, che sostiene l’onere delle prestazioni di servizi di cui beneficiano i soggetti della struttura ospedaliera. In ultima analisi, non inficia il nesso di causalità, prestazione-corrispettivo, neanche il fatto che quest’ultimo sia versato in maniera forfettaria attraverso la formula del “forfait cure”.

La pronuncia
I giudici della sesta sezione interpretano le disposizioni di cui all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, nonché dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE nel senso di ritenere come imponibili ai fini Iva le somme versate, anche forfettariamente come nella fattispecie principale di cui al “forfait cure”, quale corrispettivo delle prestazioni di cure effettuate a titolo oneroso da una struttura residenziale per pazienti non autosufficienti.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top