Dopo il provvedimento direttoriale del 3 gennaio che ha esteso l’ambito applicativo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi” all’imposta di registro, ai tributi speciali e compensi, all’imposta di bollo, alle sanzioni e interessi, dovuti in caso di locazioni immobiliari (vedi “Versamenti unitari delle imposte. L’F24 va incontro alle locazioni”), arrivano, con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio, i codici tributo da indicare nel modello di pagamento.

Si tratta di:

“1500” Imposta di registro per prima registrazione
“1501” Imposta di registro per annualità successive
“1502” Imposta di registro per cessioni del contratto
“1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto
“1504” Imposta di registro per proroghe del contratto
“1505” Imposta di bollo
“1506” Tributi speciali e compensi
“1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
“1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
“1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
“1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Per identificare l’altro contraente della locazione, è poi istituito il codice “63” denominato “Controparte”.

Nella sezione “Contribuente” del modello vanno riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della controparte unitamente al codice identificativo “63”.

Nella sezione “Erario ed altro” bisogna indicare: nei campi “codice ufficio e “codice atto”, nessun valore; nel campo “tipo”, la lettera F; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore in caso di pagamenti relativi alla prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, il codice identificativo del contratto; nel campo “codice”, il codice tributo; nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto (o di decorrenza, se anteriore) in caso di prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, l’anno di scadenza dell’adempimento.

Infine, per consentire il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari, la risoluzione 14/2014 istituisce i codici tributo:

“A135” imposta di registro
“A136” imposta di bollo
“A137” sanzioni
“A138” interessi.


Fonte: Agenzia Entrate

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