In tema di agevolazioni fiscali volte ad ottenere il credito d’imposta, di cui alla legge n. 388 del 2000, al fine di individuare, ai fini fiscali, le qualità del bene costituente oggetto di investimento agevolabile, ben può farsi riferimento al requisito della sussistenza del rapporto di inerenza dettato dal DPR n. 917 del 1986, art. 75 (TUIR, nella numerazione vigente ratione temporis) in tema di deducibilità delle spese, nella parte in cui (comma 5), prevede che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività e beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa. In particolare, l’art. 121 bis (ora 164) del cit. T.U.I.R., con riguardo ai veicoli, ne prevede la deducibilità integrale dei costi e delle spese solo per alcuni tipi e cioè per quelli esclusivamente strumentali all’esercizio dell’attività propria dell’impresa, mentre per i costi relativi ad ogni altro veicolo (salva la diversa percentuale prevista per l’attività di agente di commercio) è prevista una limitazione percentuale della deducibilità per il 50%. Alla luce di quanto esposto, pertanto, l’acquisto di un veicolo può ritenersi investimento agevolabile, per l’intero costo, solo quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa. L’onere di tale dimostrazione, vertendosi in ipotesi di riconoscimento del credito di imposta, incombe a carico di chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, ovvero del contribuente.

Sentenza n. 28532 del 20 dicembre 2013 (udienza 29 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti Roberta
L. n. 388 del 2000 – Agevolazioni fiscali aree svantaggiate – Riconoscimento credito d’imposta – Requisiti bene strumentale –Criterio inerenza del bene ex art. 75, D.P.R. n. 917 del 1986 – Acquisto veicolo – Requisiti per deducibilità integrale costi – Onere della prova sul contribuente

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