La presentazione dell’atto ricognitivo per la registrazione può costituire una forma alternativa di adempimento dell’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 19 del Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) tutte le volte in cui sia in grado di garantire l’interesse dell’Erario al corretto esercizio del potere impositivo.

La questione, affrontata dalla risoluzione 7/E del 14 gennaio 2014, è sorta in quanto, diversamente da quanto prevede la lettera della norma, è in uso da parte dei notai la prassi di registrare un primo atto pubblico, sul quale viene applicata l’imposta di registro in misura fissa e, al verificarsi dell’evento che dà luogo alla modifica dell’originaria tassazione, un secondo atto pubblico in relazione al quale corrispondono le imposte di registro dovute in misura proporzionale.
L’ufficio fa scontare all’atto ricognitivo l’imposta di registro in misura fissa (generando una compensazione sulle imposte pagate dal notaio), richiede una denuncia di avveramento della condizione e, a seguito della sua presentazione da parte del notaio, notifica alle parti l’avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale dovuta (e già riscossa).

L’articolo 19 prevede, invece, che taluni eventi (come l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa) siano denunciati, dalle parti contraenti o i loro aventi causa o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono entro venti giorni dal loro verificarsi.
In tal modo, si porta l’ufficio a conoscenza di determinate situazioni che danno luogo alla liquidazione di un’imposta ulteriore rispetto a quella inizialmente corrisposta.

L’Agenzia ha ritenuto che l’atto ricognitivo sia idoneo ad assolvere anche al predetto obbligo di denuncia, sostituendosi alla stessa, quando risulti esplicitamente il suo collegamento al primo atto e siano rispettate le condizioni e i termini previsti dall’articolo 19.
In particolare lo stesso:
dovrà essere presentato per la registrazione entro venti giorni dall’avveramento della condizione sospensiva o dal verificarsi dell’evento ulteriore
la registrazione dovrà avvenire presso l’ufficio dove è stato registrato il primo atto.
Il termine di venti giorni dovrà essere rispettato anche nel caso di registrazione telematica, in cui è solitamente previsto il diverso termine di trenta giorni.
Nell’ipotesi di registrazione tardiva (oltre i venti giorni) si applicheranno le regole generali relative al ravvedimento operoso (circolare 192/1998, par. 3).

L’atto ricognitivo sarà soggetto a registrazione con applicazione dell’imposta principale in misura fissa in quanto atto privo di contenuto patrimoniale.
Sulla base dell’atto ricognitivo, l’ufficio liquiderà l’imposta complementare dovuta in base all’atto originario e in conseguenza degli eventi sopravvenuti e notificherà alle parti un apposito avviso di liquidazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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