L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 954-20/2013 del 18 dicembre 2013, ha precisato che il reddito delle cooperative agricole usufruisce dell'esenzione IRES (art. 10, D.P.R. n. 601/1973) sul reddito imponibile indipendentemente dalle sue modalità di formazione. In particolare, l'esenzione IRES trova applicazione non solo per le riprese fiscali relative a costi non deducibili previsti dal TUIR, ma anche per quelli previsti da altre fonti normative, come l'IRAP.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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