Per svolgere la mia attività, sto per trasferirmi in un comune diverso da quello in cui risiedo. Se vi acquisto un immobile, posso fruire dell'agevolazione prima casa anche se non trasferisco la residenza?

I requisiti per usufruire dell’agevolazione prima casa sono i seguenti: a) il trasferimento deve avere a oggetto un'abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli/palazzi); b) l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, deve essere acquistato come prima casa nel territorio italiano; c) l'atto di trasferimento deve contenere la dichiarazione dell'acquirente, richiesta a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione nel comune in cui effettua l'acquisto e di non essere titolare, nemmeno per quote (anche in regime di comunione legale), di altre abitazioni situate nel territorio nazionale acquistate utilizzando l'agevolazione in oggetto. È possibile fruire dell'aliquota ridotta sull'atto di compravendita anche nell'ipotesi in cui l'acquirente non trasferisca la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile, a condizione che questi svolga in quell'ambito territoriale la propria attività, anche non remunerata, come, ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva (circolare 1/E del 1994 e circolare 19/E del 2001).


Fonte: Agenzia Entrate

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