La legge processuale tributaria, approvata con il Dlgs 546/1992, dopo aver individuato all’articolo 4 la competenza delle Commissioni tributarie provinciali in base alla sede dell’ufficio finanziario o del concessionario della riscossione che ha emanato l’atto o avrebbe dovuto emanarlo, e quella della Commissione regionale in base alla circoscrizione in cui è situato il giudice di prima istanza, al successivo articolo 5, secondo comma, statuisce che l’incompetenza della Commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di Cassazione nella sentenza n. 9392/2007, secondo cui erra la sentenza di appello che ha rilevato l'incompetenza per territorio della Ctp, poiché il relativo vizio può essere dedotto dalla parte o rilevato dal giudice solo nel corso del giudizio di primo grado.
Peraltro, per la sentenza di legittimità n. 24217/2008, se è vero che l’incompetenza territoriale dell’organo finanziario adito è vizio sostanziale che riguarda l’autore dell’atto impugnato e non vizio processuale attinente alla competenza della Commissione adita (in quanto vizio incidendo sulla legittimazione passiva dell’organo medesimo a rispondere davanti al giudice tributario del provvedimento esplicito o implicito adottato sull’istanza del contribuente), è altresì vero che tale requisito si riflette – in quanto strettamente connesso – sulla competenza territoriale della Commissione adita.

Il terzo comma dell’articolo 5 del Dlgs 546/1992 dispone che la sentenza della Commissione tributaria, che dichiara la propria incompetenza, rende incontestabile sia l'incompetenza dichiarata sia la competenza della Commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del quinto comma, con l’effetto che la parte può decidere se accettarla (e pertanto, riassumere la controversia innanzi al giudice ritenuto competente) ovvero proporre appello avverso tale statuizione.
In tale ultimo caso, soccorre l’articolo 59 del Dlgs n. 546, rubricato “Rimessione alla commissione provinciale”, ove si prevede che la Commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata, tra gli altri casi, quando dichiari la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice.
Infatti, occorre rammentare che il successivo quarto comma dell’articolo 5 prevede che non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza i quali formano oggetto della specifica regolamentazione dettata dall’articolo 42 del codice di rito civile, e tale esclusione è esplicitamente desunta dalla sentenza in commento proprio per la presenza dell’articolo 59, comma 1, lettera a, testé riportato.

La questione oggetto della pronuncia in commento (Cassazione, sentenza 23125/2013) riguarda la declaratoria giudiziale di incompetenza territoriale avverso un avviso di liquidazione emesso dall’ufficio finanziario per contestare il corrispettivo dichiarato in un atto di compravendita immobiliare in base alla rendita catastale derivante dal classamento del suddetto bene, classamento, però, non allegato a tale atto di riscossione.
Ordunque, la mancata proposizione dell’appello e la mancata riassunzione del processo innanzi al giudice ritenuto competente dalla Commissione adita, ha comportato l'estinzione del processo, con l’effetto che, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, Dlgs n. 546, il processo si estingue e rende inefficaci gli atti processuali compiuti, ma non travolge anche l'atto impositivo tributario in quanto esso non è un atto del processo.

Ulteriore conseguenza ravvisata dalla decisione della Corte regolatrice del diritto che si annota è che la mancata riassunzione determina l'effetto di rendere definitivo il classamento anche in relazione alla posizione della parte processuale onerata della riassunzione, non rilevando che l'atto attributivo del classamento non sia stato a essa direttamente notificato in quanto già portato a conoscenza mediante la notifica dell'avviso di liquidazione che tale classamento aveva richiamato.

Non si riscontrano precedenti giurisprudenziali negli esatti termini.


Fonte: Agenzia Entrate

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