In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento in rettifica di cui al DPR n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), che prevede un tipo di accertamento definibile in base al processo logico adottato, analitico-induttivo, presupponendo tale accertamento l’esistenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale, ma affette – in virtù di valutazioni condotte sulla base di presunzioni semplici, desunte da indizi gravi, precisi e concordanti – da incompletezze, inesattezze ed infedeltà tali da giustificare il motivato uso del potere di rettifica (Cass. nn. 8494 del 1998, 10664 del 2001, 20857 del 2007). Occorre, infatti, distinguere le irregolarità della contabilità meno gravi, contemplate dal comma 1 dell’art. 39 cit., a fronte delle quali l’amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni munite dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., l’inesattezza od incompletezza di singole componenti reddituali (ancorché di grande rilievo, quale l’ammontare dei ricavi), dai casi, di maggiore gravità, previsti dal secondo comma della medesima norma, che evidenziano un’inattendibilità globale delle scritture ed autorizzano l’amministrazione a prescindere da esse e procedere in via induttiva avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva (Cass. nn. 9097 del 2002, 27068 del 2006, 20857 del 2007, 17626 del 2008).

Sentenza n. 211 del 9 gennaio 2014 (udienza 16 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Virgilio Biagio
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) – Accertamento analitico induttivo – Utilizzabilità anche in presenza di contabilità formalmente regolare

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