Ai sensi del comma 2-bis, della nota all’articolo 1 della tariffa allegata al Dpr n. 131 del 1986, la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima casa postula che, in base alle risultanze anagrafiche, l’acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune, entro il termine di diciotto mesi. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell’agevolazione, salvo che ricorra un caso di forza maggiore e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’anzidetto obbligo, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato (cfr Cassazione n. 2552 del 2003).

Sentenza n. 26764 del 29 novembre 2013 (udienza 24 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria G.C.
Articolo 1, tariffa allegata a Dpr 131/1986 – Agevolazione prima casa – Condizioni – Impegno a trasferire la residenza – Obbligo verso il Fisco – Inosservanza comporta decadenza beneficio – Salvo il caso di forza maggiore

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