Domanda
Un'azienda ha in essere con una lavoratrice un contratto a termine con causale sostitutiva (nello specifico sostituzione di altra lavoratrice assente per maternità), al momento del rientro della lavoratrice sostituita, anziché risolvere il contratto di lavoro a termine l'azienda avrebbe la possibilità di prorogare per un ulteriore periodo il contratto a tempo determinato in essere variando la causale da motivi sostitutivi a motivi tecnico organizzativi (nello specifico richiesta temporanea di una nuova figura da parte del committente su un appalto). Le mansioni e l'inquadramento resterebbero le stesse. Si ritiene legittima la proroga del contratto a tempo determinato?

Risposta
L'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, superando in via definitiva il regime della tipizzazione legale e restrittiva delle situazioni legittimanti proprio dell'abrogata L. n. 230/1962, consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato purchè sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Sulla base di tale previsione, per stipulare contratti a termine non è necessario che l'impresa si trovi a dover fronteggiare esigenze valutabili solo in termini di eccezionalità o straordinarietà, in quanto è consentito anche a fronte di situazioni rientranti nella normale ed ordinaria attività imprenditoriale. Per quanto riguarda le ragioni legittimanti il contratto a termine, esse devono sussistere al momento della stipula del contratto e devono essere oggettive e verificabili; sono rimesse all'apprezzamento del datore di lavoro, il quale ha l'onere di provarne l'esistenza. Per quanto riguarda la disciplina della proroga, l'art. 4, D.Lgs. n. 368/2001, stabilisce che il termine del contratto di lavoro può essere prorogato solo per i contratti a tempo determinato che hanno una durata iniziale inferiore a tre anni. Inoltre, in tali casi la proroga è consentita per una sola volta alle seguenti condizioni:
a) che vi sia il consenso del lavoratore;
b) esistano ragioni oggettive;
c) la proroga sia riferita alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato originario;
d) la durata complessiva del rapporto a termine (contratto iniziale più proroga) non sia superiore ai tre anni.
Il Ministero del lavoro con Circolare n. 42/2002, ha chiarito che, le ragioni giustificatrici della proroga, purchè riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo possono essere anche diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine.


Fonte: IPSOA

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