La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, pur non essendo ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, nasce in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. Il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che ne giustificano l’esclusione dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards, ovvero la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo preso in esame. L’omesso assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente comporta l’applicabilità della determinazione presuntiva del reddito attraverso i parametri e gli studi di settore. In tal caso, l’ufficio può motivare l’avviso di accertamento sulla sola base degli standards presuntivi, dando atto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente.

Ordinanza n. 1864 dell’8 febbraio 2012 (udienza 11 gennaio 2012)
Cassazione civile, sezione VI - Pres. Merone Antonio - Est. Di Blasi Antonino
Accertamento – Parametri e studi di settore – Contraddittorio – Mancato accoglimento dell’invito – Effetti


Fonte: Agenzia Entrate

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