Con la risoluzione 21/E del 1° marzo, l’Agenzia ha istituito i codici tributo 3908 e 3909, la cui musa ispiratrice è una convenzione siglata tra Entrate e Regione Sicilia a novembre 2010. Consentiranno all’Amministrazione locale il recupero dei crediti d’imposta, concessi alle proprie imprese per gli investimenti utili alla crescita economica dell’isola, ma utilizzati immeritatamente.

I retroscena
Con la legge 11/2009, l’Amministrazione regionale siciliana ha previsto un credito d’imposta destinato ad alcuni settori imprenditoriali che si impegnano, mediante nuovi investimenti da effettuare entro il 31 dicembre 2013, a incentivare la crescita dimensionale delle imprese dell’isola.
Nel dettaglio la norma, all’articolo 1, individua gli importi agevolabili a seconda della misura delle aziende.
Così, quelle del turismo si aggiudicheranno il contributo solo se i costi degli investimenti saranno almeno pari a 100mila euro ma non superiori a 4 milioni, mentre, i limiti per le microimprese vanno da un minimo di 50mila a un massimo di 500mila euro, per le piccole da 100mila a un milione, per le medie e le grandi imprese, invece, da 500mila a 4 milioni di euro.
L’articolo 6 della legge regionale stabilisce poi che “il credito d’imposta, determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di maturazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi”.

Detto ciò, sulla base di una convenzione stipulata tra Agenzia e Regione Sicilia nel novembre 2010, l’Amministrazione fiscale, con la risoluzione 118/2011, ha individuato il codice 3897, con il quale i beneficiari dell’agevolazione possono concretamente utilizzare in compensazione, mediante F24, il credito d’imposta.
Ma la convenzione, oltre a disciplinare le modalità di fruizione del beneficio, ha anche delimitato il perimetro delle competenze relative al controllo sul corretto utilizzo dell’agevolazione e all’eventuale recupero dei crediti indebitamente utilizzati. Tutte queste attività sono state affidate all’Agenzia.

Pertanto, coloro che hanno ingiustamente fruito del bonus e, di conseguenza, ricevuto un atto di recupero, possono regolare i conti con la propria Amministrazione regionale sempre attraverso il modello F24. Questa volta, però, indicheranno i due nuovi codici tributo:
3908 “Credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese - Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”
3909 “Credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese - Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.

In F24 vanno riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” e, poiché i contribuenti devono servirsene esclusivamente se sono destinatari di un provvedimento di recupero, è obbligatorio specificare nel modello di pagamento unificato sia il “codice ufficio” sia il “codice atto”.


Fonte: Agenzia Entrate

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