Esempi pratici per la corretta determinazione di quanto dovuto, il dettaglio di chi deve pagare e chi no, le modalità e i termini per essere in regola, le sanzioni in caso di omesso o ritardato versamento e, ancora, un refresh sulle norme introduttive e quelle operative. Tutto in un unico documento, la circolare 6/E del 1° marzo.

Il lato teorico
Passo dopo passo, la circolare spiega la genesi della nuova imposta erariale annua sugli aeromobili privati. La tassa nasce, infatti, con la prima versione del decreto “Salva Italia” (articolo 16, commi da 11 a 15, Dl 201/2011), poi, al momento della conversione in legge, i richiamati commi si sono arricchiti di due bis di notevole rilevanza.
In pratica, nella stesura originaria era semplicemente previsto che l’imposta dovesse essere pagata dai “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria” degli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, al momento “della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità”.
In sede di conversione, sono arrivati i nuovi commi, il 14-bis, con il quale è stato esteso l’adempimento anche agli aeromobili privati “stranieri”, vale a dire non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, qualora sostino sul territorio italiano per più di 48 ore, e il 15-bis, ha invece disciplinato le sanzioni conseguenti al mancato o insufficiente pagamento della tassa, rimandando all’applicazione delle penalità stabilite dai Dlgs 471 e 472 del 1997.
Nel ripercorrere le norme, la circolare ricorda anche gli esonerati dal pagamento, vale a dire gli aeromobili di Stato (ad, esempio gli aerei militari) e quelli a essi assimilati (come gli aerei delle scuole di addestramento).

Il lato pratico
Innanzitutto, la circolare ricorda che senza ricevuta di pagamento, non è possibile ottenere né il rilascio, né il rinnovo del certificato di “navigabilità” (se il certificato ha validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta, per ciascun mese di validità, nella misura di un dodicesimo degli importi previsti), poi, ritorna sulle misure annuali legate, come vediamo, al peso massimo al decollo dei velivoli:
fino a 1.000 kg., 1,50 euro al kg
fino a 2.000 kg., 2,45 euro al kg
fino a 4.000 kg., 4,25 euro al kg
fino a 6.000 kg., 5,75 euro al kg
fino a 8.000 kg., 6,65 euro al kg
fino a 10.000 kg., 7,10 euro al kg
oltre 10.000 kg., 7,55 euro al kg.
Per gli elicotteri, l’imposta è in misura doppia rispetto a quella stabilita per i veicoli dello steso peso.
Per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, il tributo si applica nella misura fissa di 450 euro all’anno.

Il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione, non essendo prevista la rateizzazione, tramite modello F24 utilizzando i codici tributo già definiti con la risoluzione 11/E del 3 febbraio scorso.

Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del Dl 201 (6 dicembre 2011), la norma prevede che l’imposta deve essere versata entro 90 giorni da tale data, rapportata al numero dei mesi compresi tra la data di entrata in vigore del decreto e la scadenza del certificato. Pertanto, per i velivoli in questa situazione, la tassa va pagata entro il 5 marzo prossimo. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta annua relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo dello stesso certificato avviene nel periodo compreso fra il 6 dicembre ed il 31 gennaio 2012.


Fonte: Agenzia Entrate

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